LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 7 maggio 1996, n. 20

Norme urgenti in materia di personale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  24/05/1996
Allegati:
Materia:
120.05 - Personale regionale

Art. 9
 (Quota salario di riallineamento)
1. Al personale inquadrato nel ruolo unico regionale ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 48/1990, spetta, a decorrere dalla data d'inquadramento, la quota salario di riallineamento di cui all'articolo 23, sesto comma, della legge regionale 49/1984.
2. Al personale assunto in ruolo successivamente all'entrata in vigore della legge regionale 8/1991 ed a quello inquadrato nel ruolo unico regionale ai sensi dell'articolo 20, commi 1 e 2, e degli articoli 22 come modificato dall'articolo 14 della legge regionale 18 dicembre 1992, n. 37 e 23 della legge regionale 21 maggio 1992, n. 17 spetta, a decorrere dalle rispettive date d'assunzione o d'inquadramento, la quota salario di riallineamento di cui all'articolo 23, sesto comma, della legge regionale 49/1984. Al relativo maturato di anzianità si applicano con le sopra indicate decorrenze le disposizioni di cui all'articolo 71 della legge regionale 44/1988.
3. Per la determinazione della quota salario di riallineamento di cui ai commi 1 e 2, la data del 31 dicembre 1982 indicata al secondo comma dell'articolo 23 ed al primo comma dell'articolo 26 della legge regionale 49/1984, va sostituita con la data di assunzione o d'inquadramento nel ruolo unico regionale. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 26, primo comma, della legge regionale 49/1984, per << stipendio in godimento >> e per << stipendio iniziale >> s'intende, per il personale indicato al comma 1, lo stipendio iniziale previsto per la qualifica d'inquadramento dalla tabella << B >> allegata alla legge regionale 33/1987 oltre all'assegno di cui all'articolo 70 della legge regionale 44/1988 e per il personale indicato al comma 2 lo stipendio iniziale previsto per la qualifica d'assunzione o d'inquadramento dalla tabella << B >> allegata alla legge regionale 8/1991.
4. Al maturato di anzianità determinato ai sensi dell'articolo 33, comma 4, lettera b), della legge regionale 7 marzo 1990, n. 11, dell'articolo 165, comma 2, lettera b), della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, dell'articolo 4, comma 5, lettera b), della legge regionale 2 febbraio 1991, n. 7, dell'articolo 34, comma 1, della legge regionale 8/1991, dell'articolo 19, comma 4, lettera b), della legge regionale 17/1992 e dell'articolo 2, comma 5, lettera b), della legge regionale 8 giugno 1993, n. 33 si applicano, con effetto dalle rispettive date d'inquadramento od assunzione in ruolo se successive al 31 dicembre 1988 e comunque con decorrenza non anteriore all'1 luglio 1989, le disposizioni di cui all'articolo 71 della legge regionale 44/1988.
5. Al personale riammesso in servizio successivamente al 31 dicembre 1988, ai sensi dell'articolo 132 del DPR 10 gennaio 1957, n. 3, il maturato di anzianità, determinato alla data di riassunzione ai sensi dell'articolo 57, comma 1, della legge regionale 44/1988, viene rideterminato con effetto dalla data sopraindicata e comunque con decorrenza non anteriore all'1 luglio 1989 mediante applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 71 della medesima legge regionale.
6. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 71 della legge regionale 44/1988 prevista ai sensi dei commi 2, 4 e 5, per maturato in godimento si intende lo stipendio attribuito alla data d'inquadramento o d'assunzione in ruolo in forza delle disposizioni ivi citate e di quelle contenute nel presente articolo, detratto lo stipendio iniziale della qualifica di appartenenza vigente alla data di inquadramento e, se attribuiti alla data d'inquadramento o di assunzione, l'assegno di cui all'articolo 70 della legge regionale 44/1988 e l'aumento contrattuale di cui all'articolo 32, comma 2, della legge regionale 8/1991. Per il personale inquadrato ai sensi dell'articolo 33 della legge regionale 11/1990 e dell'articolo 4 della legge regionale 7/1991 si detrae lo stipendio iniziale della qualifica d'appartenenza e l'assegno di cui all'articolo 70 della legge regionale 44/1988. Restano ferme le detrazioni degli eventuali scatti anticipati in godimento e dell'eventuale eccedenza del maturato come previsto dal comma 3 dell'articolo 71 della legge regionale 44/1988.