LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 7 maggio 1996, n. 20

Norme urgenti in materia di personale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  24/05/1996
Allegati:
Materia:
120.05 - Personale regionale

Art. 7
 (Assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo
determinato)
1. Ai fini della realizzazione degli specifici ed urgenti progetti obiettivo di cui al comma 2, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare assunzioni di personale, con contratto di lavoro a tempo determinato, per un numero massimo di venticinque unità nella qualifica funzionale di consigliere, profilo professionale di consigliere giuridico amministrativo legale.
2. Le assunzioni sono finalizzate alla realizzazione dei seguenti progetti obiettivo:
a) attuazione della riforma dell'impiego regionale con particolare riferimento al riordino delle procedure nell'ottica della semplificazione delle medesime e del miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dell'Amministrazione regionale;
b) nuova rilevazione dei carichi di lavoro e rideterminazione della pianta organica del personale del ruolo unico regionale;
c) prima attivazione del Servizio per il controllo di gestione;
d) completa attuazione degli adempimenti connessi e conseguenti all'applicazione del D.lgs 19 settembre 1994, n. 626;
e) piena attivazione degli uffici regionali di informazione ai cittadini in applicazione dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, come recepita per la legge regionale 28 agosto 1992, n. 29.
f) riordino della legislazione regionale e definizione di un progetto di delegificazione.
f bis) attuazione degli adempimenti connessi alle nuove attribuzioni in materia di riduzione del prezzo alle pompe delle benzine nel territorio regionale;
f ter) risoluzione di problematiche urgenti in materia di contenzioso ambientale;
f quater) attuazione degli adempimenti connessi alle riforme tributarie previste dall'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

3. Il rapporto di lavoro ha durata biennale prorogabile, per particolari esigenze, per un ulteriore biennio.
4. Le assunzioni avvengono mediante concorso per titoli cui possono partecipare esclusivamente candidati in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito con un punteggio non inferiore a punti 100; i candidati devono altresì possedere tutti i requisiti richiesti per l'accesso agli impieghi regionali.
5. Ai fini della partecipazione al concorso i candidati devono presentare domanda entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del relativo bando secondo le modalità ivi definite.
6. La valutazione dei titoli è effettuata da una apposita Commissione nominata con delibera della Giunta regionale, previa informativa alle Organizzazioni sindacali. Per la composizione della Commissione trova applicazione il disposto di cui all'articolo 21 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18.
7. Costituiscono titoli valutabili:
a) punteggio conseguito nel diploma di laurea:
100: punti 0,20
101: punti 0,40
102: punti 0,60
103: punti 0,80
104: punti 1
105: punti 1,20
106: punti 1,40
107: punti 1,60
108: punti 1,80
109: punti 2
110: punti 2,20
110 e lode: punti 2,40;
b) superamento di esami professionali di stato e di corsi universitari post-laurea con esame finale in materie attinenti il profilo professionale di accesso (punti 0,50 per ciascun titolo);
c) servizio prestato presso pubbliche amministrazioni in qualifiche o livelli equiparati alla qualifica funzionale di consigliere (punti 0,25 per ogni mese o frazione di mese superiore ai 15 giorni).

8. La Commissione predispone la graduatoria sulla base dei punteggi ottenuti dai candidati ai sensi del comma 7; a parità di punteggio viene data preferenza al candidato che abbia conseguito il diploma di laurea con un punteggio superiore. In caso di ulteriore parità ha la preferenza il candidato di età superiore.
9. Al personale assunto è attribuito il trattamento economico iniziale previsto per la qualifica funzionale di assunzione. Trovano altresì applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni previste dalla legge regionale 31/1988 e successivi provvedimenti esecutivi per il personale assunto con contratto di lavoro a termine.
Note:
1Parole aggiunte al comma 9 da art. 47, comma 1, L. R. 31/1996
2Parole aggiunte al comma 2 da art. 21, comma 1, L. R. 47/1996
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 16, comma 3, L. R. 31/1997
4Parole aggiunte al comma 2 da art. 16, comma 1, L. R. 31/1997
5Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 1, L. R. 10/2001