LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 7 maggio 1996, n. 20

Norme urgenti in materia di personale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  24/05/1996
Allegati:
Materia:
120.05 - Personale regionale

Art. 2
 (Modificazione delle modalità di attribuzione
dell'indennità relativa al servizio mensa al personale
regionale in relazione all'articolo 6 del decreto legge 11
luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 1992, n. 359)
1. 
( ABROGATO )
2. In via di interpretazione autentica del combinato disposto degli articoli 152, secondo comma, 153 e 154, terzo comma, della legge regionale 53/1981, con riferimento agli anni dal 1982 al 1993, le disponibilità risultanti dalla gestione relativa alle prestazioni di cui ai punti 6) e 7) del primo comma dell'articolo 153 alla chiusura dei diversi esercizi devono intendersi utilizzabili per l'erogazione delle medesime prestazioni nel corso degli esercizi successivi; per gli anni 1994 e 1995, in relazione al disposto di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, le disponibilità risultanti alla chiusura dell'esercizio precedente devono intendersi utilizzabili unicamente per l'erogazione delle prestazioni di cui al punto 6) del primo comma dell'articolo 153 della legge regionale 53/1981.
3. Per l'anno 1996, con riferimento alle erogazioni da effettuarsi nel corso del medesimo esercizio, anche in relazione a prestazioni riferentesi agli esercizi pregressi, l'organo gestore del Fondo sociale è autorizzato ad utilizzare le disponibilità risultanti dalla gestione relativa alle prestazioni di cui al punto 6) del primo comma dell'articolo 153 della legge regionale 53/1981 alla chiusura dell'esercizio 1995, comprensive degli interessi relativi al secondo semestre dell'anno ed accreditati successivamente, per l'erogazione delle prestazioni di cui al punto 6) del primo comma dell'articolo 153 della legge regionale 53/1981.
4. All'articolo 153 della legge regionale 53/1981 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo comma, come modificato dall'articolo 15 della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 33, i punti 6) e 7) sono abrogati;
b) al secondo comma le parole << ai punti 3) e 7) >> sono sostituite dalle parole << al punto 3) >>;
c) il terzo comma è abrogato.

5. 
( ABROGATO )
(1)
6. 
( ABROGATO )
(2)
7. Le prestazioni di cui al punto 6) del primo comma dell'articolo 153 della legge regionale 53/1981 cessano di essere erogate a cura dell'organo gestore del Fondo sociale entro il 31 luglio 1996.
8. Trova applicazione il sesto comma dell'articolo 155 della legge regionale 53/1981 per quanto attiene alla rendicontazione della gestione relativa alle prestazioni di cui al punto 6) del primo comma dell'articolo 153 della legge regionale 53/1981. Le disponibilità risultanti dalla chiusura della predetta gestione al 31 luglio 1996, ivi compresi gli interessi attivi accreditati entro tale data, devono essere riversate all'Amministrazione regionale entro il 31 agosto del medesimo anno.
9. In relazione al disposto di cui al presente articolo e dell'articolo 154, terzo comma, della legge regionale 53/1981, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996:
a) il capitolo 569 è eliminato dall'elenco n. 2 allegato ai bilanci predetti;
b) per le finalità previste dall'articolo 54 bis della legge regionale 53/1981, come inserito dal comma 1, relativamente agli oneri relativi alla corresponsione dell'indennità, è autorizzata la spesa complessiva di lire 9.650 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.350 milioni per l'anno 1996 e lire 4.150 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998; a tal fine è istituito - alla rubrica n. 5 - programma 0.1.2. - spese correnti - categoria 1.2. - Sezione I - il capitolo 561 (1.1.121.1.01.01) con la denominazione << Oneri relativi all'erogazione dell'indennità di mensa >>, e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 9.650 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.350 milioni per l'anno 1996 e lire 4.150 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998; sul medesimo capitolo viene altresì iscritto lo stanziamento di lire 1.350 milioni in termini di cassa per l'anno 1996;
c) il precitato capitolo 561 è inserito nell'elenco n. 2 allegato ai bilanci predetti;
d) per le finalità previste dall'articolo 54 bis della legge regionale 53/1981, come inserito dal comma 1, relativamente agli oneri previdenziali ed assistenziali relativi alla corresponsione dell'indennità, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.100 milioni, suddivisa in ragione di lire 300 milioni per l'anno 1996 e lire 900 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998; il predetto onere complessivo di lire 2.100 milioni fa carico sul capitolo 8800 dello stato di previsione precitato il cui stanziamento complessivo, in termini di competenza, è elevato di pari importo, suddiviso in ragione di lire 300 milioni per l'anno 1996 e lire 900 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998; lo stanziamento iscritto, in termini di cassa, sul precitato capitolo 8800 è altresì elevato di lire 300 milioni per l'anno 1996;
e) per le finalità previste dall'articolo 54 bis della legge regionale 53/1981, come inserito dal comma 1, relativamente alle imposte ed alle tasse relative alla corresponsione dell'indennità, è autorizzata la spesa complessiva di lire 5.700 milioni, suddivisa in ragione di lire 800 milioni per l'anno 1996 e lire 2.450 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998; il predetto onere complessivo di lire 5.700 milioni fa carico sul capitolo 8801 dello stato di previsione precitato il cui stanziamento complessivo in termini di competenza è elevato di pari importo, suddiviso in ragione di lire 800 milioni per l'anno 1996 e di lire 2.450 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998; lo stanziamento iscritto, in termini di cassa, sul precitato capitolo 8801 è altresì elevato di lire 800 milioni per l'anno 1996.

10. In relazione al disposto di cui al comma 8 lo stanziamento complessivo del capitolo 1050 dello stato di previsione delle entrate del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 è elevato, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 2.450 milioni per l'anno 1996.
11. All'onere complessivo di lire 17.450 milioni in termini di competenza, suddiviso in ragione di lire 2.450 milioni per l'anno 1996 e lire 7.500 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998 si provvede:
a) per lire 2.450 milioni per l'anno 1996 con l'utilizzo della maggiore entrata di cui al comma 10;
b) per complessive lire 15.000 milioni, suddivise in ragione di lire 7.500 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998 mediante storno, di pari importo, dal precitato capitolo 569: corrispondentemente deve intendersi revocata per pari importo la relativa autorizzazione di spesa disposta dalla legge regionale 6 febbraio 1996, n. 10.

12. All'onere complessivo di lire 2.450 milioni per l'anno 1996 in termini di cassa si provvede, per pari importo, con l'utilizzo della maggiore entrata di cui al comma 10.
13. In relazione al disposto del presente articolo gli stanziamenti iscritti, in termini sia di competenza che di cassa, dei sottonotati capitoli del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 sono ridotti degli importi a fianco dei medesimi indicati, intendendosi corrispondentemente ridotte, per quanto attiene ai capitoli di cui alla lettera b), le relative autorizzazioni di spesa, disposte dalla legge regionale 10/1996:
a) stato di previsione dell'entrata:
1) capitolo 1167: lire 300 milioni;
2) capitolo 1168: lire 800 milioni;
b) stato di previsione della spesa:
1) capitolo 8802: lire 300 milioni;
2) capitolo 8803: lire 800 milioni.

Note:
1Comma 5 abrogato da art. 11, comma 5, lettera d), L. R. 25/2016
2Comma 6 abrogato da art. 11, comma 5, lettera d), L. R. 25/2016