LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 27 marzo 1996, n. 18

Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/04/1996
Materia:
120.01 - Consiglio regionale
120.02 - Amministrazione regionale
120.05 - Personale regionale
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale

TITOLO VI
 ENTI REGIONALI
Art. 66
 (Funzioni di indirizzo politico e di gestione)
1. Gli organi collegiali di amministrazione degli Enti regionali di cui all'articolo 199 della legge regionale 7/1988, come da ultimo sostituito dall'articolo 35, comma 1, della legge regionale 18/1993, esercitano, ai sensi dell'articolo 6, le funzioni di indirizzo politico loro attribuite dalle leggi istitutive degli Enti medesimi.
2. I Direttori degli Enti di cui al comma 1 e i Direttori dei Servizi nei quali essi sono articolati esercitano rispettivamente le funzioni di cui agli articoli 51 e 52.
Art. 67
 (Vigilanza)
1. La Giunta regionale verifica la coerenza degli atti di indirizzo politico emanati dagli organi collegiali di amministrazione degli Enti regionali con gli indirizzi e le direttive emanati dalla Giunta medesima nelle materie di competenza degli Enti.
2. Ai fini di cui al comma 1, sono sottoposti all'approvazione della Giunta regionale:
a) il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
b) i piani ed i programmi annuali e pluriennali di attività;
c) gli atti di disposizione di beni immobili;
d) i regolamenti e gli atti di carattere generale concernenti l'ordinamento e l'attività dell'Ente;
e) la partecipazione a società o associazioni;
f) altri atti di indirizzo politico previsti dalle leggi istitutive nonché atti di particolare rilievo per i quali il Consiglio di amministrazione la richieda espressamente.
3. Le deliberazioni concernenti gli atti di cui al comma 2 sono trasmesse, entro quindici giorni dalla loro adozione, alle Direzioni regionali competenti le quali, decorsi quindici giorni dalla ricezione, le inviano, corredate della relativa proposta motivata e dei pareri acquisiti ai sensi del comma 5, alla Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale ai fini dell'esame da parte della Giunta stessa entro il termine di trenta giorni.
4. Entro il termine di quindici giorni dalla ricezione dell'atto, con provvedimento assessorile per gli aspetti concernenti la verifica di cui al comma 1, ovvero della Direzione regionale per gli aspetti di legittimità, possono essere richiesti elementi istruttori. La richiesta interrompe il termine fino alla presentazione delle controdeduzioni dell'Ente; dal ricevimento delle controdeduzioni, decorre un nuovo termine di quindici giorni per l'invio della proposta alla Giunta regionale.
5. Le deliberazioni concernenti gli atti di cui al comma 2, lettere a) ed e), sono contestualmente trasmesse alla Ragioneria generale ed alla Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio per il parere di competenza; quelle concernenti gli atti di cui al comma 2, lettera c), sono trasmesse alla Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio per il relativo parere.
6. Restano ferme le autorizzazioni di cui agli articoli 13, come modificato dall'articolo 7 della legge regionale 13 giugno 1980, n. 12 e 14 della legge regionale 25 maggio 1966, n. 7, da concedersi, con deliberazione della Giunta regionale, all'Azienda regionale delle foreste.
Note:
1Vedi anche quanto disposto dall'art. 16, comma 1, L. R. 42/2017
Art. 68

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 1, L. R. 23/1997
2Articolo abrogato da art. 6, comma 2, L. R. 11/1999
Art. 69
 (Adeguamento della legislazione)
1. Le leggi istitutive degli Enti di cui all'articolo 199 della legge regionale 7/1988, come da ultimo sostituito dall'articolo 35, comma 1, della legge regionale 18/1993, sono adeguate ai principi ed alle disposizioni della presente legge entro un anno dall'entrata in vigore della medesima.
Art. 70
 (Soppressione degli Uffici di Presidenza)
1. Sono soppressi gli Uffici di Presidenza dell'Ente tutela pesca, dell'Azienda regionale per la promozione turistica e dell'Agenzia regionale del lavoro.
2. Le funzioni di indirizzo politico e di gestione ad essi già attribuite sono esercitate rispettivamente dal Consiglio direttivo, dai Consigli di amministrazione e dai dirigenti ai sensi dell'articolo 66, commi 1 e 2.
Art. 71

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 53, comma 1, lettera i), L. R. 42/2017 , a decorrere dall'1/1/2018.
Art. 72

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 180, comma 1, L. R. 2/2002
Art. 73

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 86, comma 1, L. R. 1/1998
Art. 74
 (Abrogazioni)
1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
a)   ( ABROGATA )
b) l'articolo 8 della legge regionale 26/1981;
c) l'articolo 19 della legge regionale 32/1985;
d) il Capo I del Titolo II della Parte IV della legge regionale 7/1988.
(1)
Note:
1Lettera a) del comma 1 abrogata da art. 53, comma 1, lettera i), L. R. 42/2017 , a decorrere dall'1/1/2018.
Art. 75
 (Norma transitoria)
1. Sino all'adeguamento ai principi ed alle disposizioni della presente legge delle leggi istitutive degli Enti regionali per il diritto allo studio universitario e delle Aziende di promozione turistica, da attuarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, a tali Enti si applicano i principi di cui agli articoli 6 e 7.
2. Per l'Ente Tutela Pesca le previsioni di cui agli articoli 70 e 71 trovano applicazione a decorrere dal 30 giugno 1996.
Note:
1Ai sensi dell'art. 6, c. 1, della L.R. 42/2017, a decorrere dall'1/1/2018, l'Ente tutela pesca (ETP) assume la denominazione di Ente tutela patrimonio ittico (ETPI).