LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 27 marzo 1996, n. 18

Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  01/04/1996
Materia:
120.01 - Consiglio regionale
120.02 - Amministrazione regionale
120.05 - Personale regionale
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale

Art. 70
 (Soppressione degli Uffici di Presidenza)
1. Sono soppressi gli Uffici di Presidenza dell'Ente tutela pesca, dell'Azienda regionale per la promozione turistica e dell'Agenzia regionale del lavoro.
2. Le funzioni di indirizzo politico e di gestione ad essi già attribuite sono esercitate rispettivamente dal Consiglio direttivo, dai Consigli di amministrazione e dai dirigenti ai sensi dell'articolo 66, commi 1 e 2.