Art. 64
(Aspettative e permessi sindacali)
1. Al fine del contenimento, della trasparenza e della razionalizzazione delle aspettative e dei permessi sindacali, la contrattazione collettiva ne determina i limiti massimi in un apposito accordo, stipulato tra il Direttore regionale dell'organizzazione e del personale e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, da recepire con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima.
2. I limiti di cui al comma 1 devono essere determinati tenendo conto della consistenza numerica del personale nel suo complesso e del personale iscritto alle organizzazioni sindacali.
3. Alla ripartizione delle aspettative sindacali tra le confederazioni e le organizzazioni sindacali aventi titolo provvede, in proporzione alla rappresentatività delle medesime accertata ai sensi dell'articolo 61, il Direttore regionale dell'organizzazione e del personale, sentite le organizzazioni sindacali interessate.
4. Decorsi centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le disposizioni che regolano attualmente la gestione e la fruizione delle aspettative e dei permessi sindacali. Con l'accordo di cui al comma 1 sono anche definiti tempi e modalità per l'applicazione della
legge 300/1970, e successive modificazioni, in materia di aspettative e permessi sindacali.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 4 da art. 1, comma 1, L. R. 4/1997