Art. 6
( ABROGATO )
Note:
1Integrata la disciplina del comma 1 da art. 3, comma 1, L. R. 22/1997
2Integrata la disciplina del comma 1 da art. 8, comma 91, L. R. 2/2000
3Integrata la disciplina del comma 1 da art. 8, comma 92, L. R. 2/2000
4Integrata la disciplina del comma 1 da art. 184, comma 2, L. R. 5/1994 nel testo modificato da art. 8, comma 98, L. R. 2/2000
5Comma 1 sostituito da art. 71, comma 1, L. R. 7/2000
6Comma 1 bis aggiunto da art. 71, comma 2, L. R. 7/2000
7Comma 1 ter aggiunto da art. 71, comma 3, L. R. 7/2000
8Derogata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 39, L. R. 20/2000
9Rubrica dell'articolo sostituita da art. 2, comma 4, L. R. 10/2001
10Comma 1 sostituito da art. 2, comma 5, L. R. 10/2001
11Comma 1 quater aggiunto da art. 2, comma 6, L. R. 10/2001
12Comma 2 sostituito da art. 2, comma 7, L. R. 10/2001
13Rubrica dell'articolo sostituita da art. 2, comma 1, L. R. 10/2002
14Comma 1 sostituito da art. 2, comma 2, L. R. 10/2002
15Comma 2 sostituito da art. 2, comma 3, L. R. 10/2002
16Derogata la disciplina del comma 1 da art. 7, comma 33, L. R. 1/2004
17Derogata la disciplina del comma 1 quater da art. 7, comma 33, L. R. 1/2004
18Parole sostituite al comma 1 quater da art. 9, comma 1, L. R. 4/2004
19Abrogato il comma 1, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18), a decorrere dall'1 gennaio 2005. Fino all'emanazione dei provvedimenti di competenza degli organi del Consiglio regionale, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 6 dell'art. 6, L.R. 18/1996.
20Abrogato il comma 1 bis, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18), a decorrere dall'1 gennaio 2005. Fino all'emanazione dei provvedimenti di competenza degli organi del Consiglio regionale, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 6 dell'art. 6, L.R. 18/1996.
21Abrogato il comma 1 ter, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18), a decorrere dall'1 gennaio 2005. Fino all'emanazione dei provvedimenti di competenza degli organi del Consiglio regionale, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 6 dell'art. 6, L.R. 18/1996.
22Abrogato il comma 1 quater, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18), a decorrere dall'1 gennaio 2005. Fino all'emanazione dei provvedimenti di competenza degli organi del Consiglio regionale, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 6 dell'art. 6, L.R. 18/1996.
23Abrogato il comma 2, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18), a decorrere dall'1 gennaio 2005. Fino all'emanazione dei provvedimenti di competenza degli organi del Consiglio regionale, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 6 dell'art. 6, L.R. 18/1996.
24Abrogato il comma 3, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18), a decorrere dall'1 gennaio 2005. Fino all'emanazione dei provvedimenti di competenza degli organi del Consiglio regionale, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 6 dell'art. 6, L.R. 18/1996.
25Abrogato il comma 4, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18), a decorrere dall'1 gennaio 2005. Fino all'emanazione dei provvedimenti di competenza degli organi del Consiglio regionale, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 6 dell'art. 6, L.R. 18/1996.
26Abrogato il comma 5, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18), a decorrere dall'1 gennaio 2005. Fino all'emanazione dei provvedimenti di competenza degli organi del Consiglio regionale, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 6 dell'art. 6, L.R. 18/1996.
27Articolo abrogato, a decorrere dal 6 luglio 2005, per effetto dell'approvazione, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 142 del 16 giugno 2005, del Regolamento di organizzazione degli Uffici del Consiglio regionale (B.U.R. 6/7/2005, S.S. n. 12), recante fra l'altro, all'art. 4, disposizioni riguardanti le funzioni di indirizzo politico-amministrativo.