LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 27 marzo 1996, n. 18

Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/04/1996
Materia:
120.01 - Consiglio regionale
120.02 - Amministrazione regionale
120.05 - Personale regionale
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale

Art. 83
1. All'articolo 95 della legge regionale 53/1981, come modificato dall'articolo 14 della legge regionale 8/1991, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo comma la parola << congedo >> è sostituita dalla parola << assenza >>;
b) al secondo comma la parola << congedo >> è sostituita dalla parola << assenza >>;
c) al terzo comma le parole << Nel congedo >> sono sostituite dalle parole << Nell'assenza >>;
d) al quarto comma le parole << congedo straordinario >> sono sostituite dalle parole << assenza straordinaria >>.
e) al quinto comma le parole << del congedo >> sono sostituite dalle parole << dell'assenza >>; le parole << un congedo >> sono sostituite dalle parole << un'assenza >>;
f) al settimo comma le parole << in congedo >> sono sostituite dalla parola << assente >>.