LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 27 marzo 1996, n. 18

Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  01/04/1996
Materia:
120.01 - Consiglio regionale
120.02 - Amministrazione regionale
120.05 - Personale regionale
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale

Art. 1
 (Finalità e ambito di applicazione)
1. La Regione Friuli - Venezia Giulia con la presente legge definisce nuovi criteri di organizzazione degli uffici del Consiglio regionale, dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali di cui all'articolo 199 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, come sostituito dall'articolo 35, comma 1, della legge regionale 11 maggio 1993, n. 18 e provvede alla revisione della disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti regionali, in conformità' ai principi desumibili dalle disposizioni dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 costituenti norme fondamentali di riforma economico sociale.