LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 marzo 1996, n. 17

Modifiche ed integrazioni della legge regionale 28 agosto 1995, n. 35 << Attuazione degli obiettivi comunitari 2 e 5b >>.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  27/03/1996
Materia:
110.02 - Rapporti con la CE - Programmi comunitari

Art. 3
 (Modifica dell'articolo 16 della
legge regionale 35/1995)
1.
Dopo il comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 35/1995, sono aggiunti i seguenti commi:
<< 2 bis. Le convenzioni di cui all'articolo 12, comma 2, finalizzate all'attuazione di interventi contributivi su operazioni di finanziamento, sono stipulate dall'ERSA con banche singole o in "pool" che rispondano ai requisiti tecnico-organizzativi fissati con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'ERSA medesimo.
2 ter. Alle banche convenzionate di cui al comma 2 bis sono affidate le attività di verifica e di accertamento previste dall'articolo 9, comma 1 bis, fatti salvi i poteri di controllo dell'ERSA. >>.