LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 marzo 1996, n. 15

Norme per la tutela e la promozione della lingua e della cultura friulane e istituzione del servizio per le lingue regionali e minoritarie.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  11/04/1996
Materia:
350.02 - Attività culturali
350.04 - Minoranze - Lingue locali o minoritarie

Art. 9
 (Conservazione e valorizzazione del patrimonio
bibliografico e documentario friulano)
1. La Regione riconosce la Biblioteca civica << Vincenzo Joppi >> di Udine quale principale istituzione regionale per la conservazione e la valorizzazione di tutta la produzione a stampa, manoscritta e audiovisiva, di argomento storico e letterario friulano o di lingua friulana, contribuendo alla conservazione ed alla fruizione su supporti informatici anche dei fondi antichi, attraverso l'istituzione di una specifica << Sezione friulana >>.
2. La Biblioteca civica << Vincenzo Joppi >> promuove la produzione di tutti i dati catalografici d'interesse friulano in suo possesso a vantaggio di tutte le biblioteche dotate di specifici fondi locali friulani, utilizzando adeguati supporti informatici, che consentano l'effettiva centralizzazione e scambio delle procedure catalografiche.
3. In considerazione del servizio di interesse regionale svolto dalla Biblioteca, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento annuo per le finalità di cui ai commi 1 e 2.