LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 marzo 1996, n. 15

Norme per la tutela e la promozione della lingua e della cultura friulane e istituzione del servizio per le lingue regionali e minoritarie.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  11/04/1996
Materia:
350.02 - Attività culturali
350.04 - Minoranze - Lingue locali o minoritarie

Art. 32
 (Abrogazione e modificazione di norme)
1. Sono abrogate le leggi regionali 7 febbraio 1992, n. 6, 8 giugno 1993, n. 36, 22 giugno 1993, n. 48.
2. Nella rubrica del Titolo VI della legge regionale 68/1981, sono abrogate le parole << della lingua e cultura friulana e >> e la parola << altre >>.
3. 
( ABROGATO )
(1)
4. È abrogato il terzo comma dell'articolo 26 della legge regionale 68/1981.
5.
I commi 2 e 3 dell'articolo 14 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, sono sostituiti dal seguente:
<< 2. Per le finalità di cui al comma 1, per le lingue e le culture locali diverse dal friulano, presenti sul territorio di più province, possono essere predisposti programmi, anche in forma associata, da parte delle Amministrazioni provinciali interessate. >>.

Note:
1Comma 3 abrogato da art. 38, comma 1, lettera a), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1 gennaio 2015, a seguito dell'abrogazione dell'art. 25, L.R. 68/1981.