LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 febbraio 1996, n. 11

Disposizioni procedurali e norme modificative di varie leggi regionali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  29/02/1996
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

Art. 3
 (Reimpiego di assegnazioni ai sensi della
legge regionale 10/1988)
1. Le Province sono autorizzate al reimpiego, nei termini di cui ai commi 2 e 3, delle disponibilità conseguenti al mancato impegno, entro le scadenze fissate dall'articolo 15, commi 1 e 2, della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8, delle quote del limite di impegno loro assegnate ai sensi degli articoli 6, comma 3, della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3 e 3, comma 3, della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4, come modificato dall'articolo 14 della legge regionale 18 novembre 1991, n. 51.
2. Il nuovo limite di impegno costituitosi in applicazione del comma 1 comprende le annualità conseguentemente disponibili a decorrere dal 1996 e può essere utilizzato per la concessione di contributi in annualità nelle materie e con le modalità precisate dall'articolo 3, comma 3, della legge regionale 4/1991, con riferimento alle istanze di contributo per investimento comunque pervenute alle Province in attuazione della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, relativamente agli esercizi finanziari dal 1990 al 1996.
3. Le economie corrispondenti alle annualità di cui al comma 1 e relative agli esercizi finanziari sino al 1995, non utilizzabili ai sensi del comma 2, in deroga a quanto previsto dall'articolo 14 della legge regionale 3/1990, costituiscono nuova disponibilità per le Province da utilizzare ad integrazione dei fondi ad esse attribuite ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge regionale 6 febbraio 1996, n. 9.
4. Per l'utilizzazione delle disponibilità costituite ai sensi dei commi 2 e 3 si osservano le disposizioni di cui all'articolo 14, commi 2 e 3, della legge regionale 3/1990.
5. I residui passivi relativi alle somme attribuite alle Province ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, e da queste destinate alle materie di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), della legge regionale 4/1991, impegnate ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge regionale 3/1990 possono essere conservati, in deroga a quanto disposto dal comma 3 del medesimo articolo 14, per quattro anni successivi a quello cui l'impegno si riferisce.
Note:
1Comma 3 sostituito da art. 46, comma 1, L. R. 31/1996