LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 febbraio 1996, n. 11

Disposizioni procedurali e norme modificative di varie leggi regionali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  29/02/1996
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

Art. 8
 (Conferma dei contributi per i centri storici)
1. Le speciali sovvenzioni concesse ai Comuni in applicazione dell'articolo 1 della legge regionale 10 gennaio 1983, n. 2, rimangono confermate e possono essere utilizzate dai Comuni anche successivamente alla scadenza di piani particolareggiati dei centri storici, purché non riguardino interventi programmati su immobili assoggettati a vincoli preordinati all'esproprio o che comportino la inedificabilità, in relazione a quanto disposto dall'articolo 48, comma 1, della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52.
2. Qualora le speciali sovvenzioni di cui al comma 1 siano destinate alla realizzazione di interventi programmati per i quali sussista la necessità di esproprio, rimangono confermate e possono essere utilizzate a condizione che il Comune interessato provveda alla riapprovazione, anche parziale, del piano particolareggiato entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.