Art. 36
(Disciplina della gestione della fauna)
1. L'Organo gestore provvede alla gestione della fauna selvatica all'interno del territorio di competenza.
4. Fatta salva l'attività di pesca professionale e sportiva, nel territorio del parco o della riserva è vietata qualsiasi forma di cattura della fauna, tenuto conto di quanto previsto ai commi 5 e 6.
5. Ai sensi dell'
articolo 22, comma 6, della legge 394/1991, l'Organo gestore può autorizzare o disporre,
all'interno del territorio del parco e della riserva, i prelievi faunistici necessari a ricomporre squilibri
ecologici. A tal fine si avvale di proprio personale ovvero dei soci, con priorità ai residenti da almeno 5 anni,
all'uopo autorizzati, delle riserve di caccia ricadenti nei comuni compresi nel territorio dell'area protetta,
ovvero ancora di persone all'uopo autorizzate sotto il diretto controllo dell'Organo medesimo,
ivi compreso il personale del corpo forestale regionale. Le modalità dei prelievi sono indicate in apposito
regolamento del Parco redatto ai sensi della
legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette),
concordato con il competente Servizio della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche.
5 bis. L'Organo gestore ha facoltà di definire specifici programmi di monitoraggi sanitari.
6. Nel territorio del parco o della riserva la gestione dell'ittiofauna e l'attività della pesca sportiva sono disciplinate annualmente dall'Ente tutela patrimonio ittico del Friuli-Venezia Giulia, che vi provvede di intesa con l'Organo gestore. Per le acque del demanio marittimo interno l'intesa non è richiesta.
7. Ai sensi dell'
articolo 4, comma 6, della legge 11 febbraio 1992, n. 157
(Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), l'Organo gestore può dotarsi di strutture per il soccorso e la detenzione temporanea finalizzata alla successiva liberazione di fauna selvatica in difficoltà.
8. Al fine di salvaguardare il patrimonio biologico della fauna selvatica autoctona non possono essere costituite aziende agri-turistico-venatorie, previste dall'
articolo 16 della legge 157/1992, ad una distanza dal perimetro dell'area protetta inferiore a due chilometri nelle zone classificate montane ai sensi della
legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), e a tre chilometri nelle rimanenti zone.
Note:
1Parole aggiunte al comma 5 da art. 43, comma 36, L. R. 30/1999
2Parole soppresse al comma 6 da art. 11, comma 15, L. R. 13/2000
3Ripristinate parole al comma 6 per effetto dell' abrogazione dell' art. 11, comma 15, L.R. 13/2000, operato dall' art. 8, comma 15, L.R. L.R. 18/2000.
4Comma 5 sostituito da art. 30, comma 1, L. R. 16/2008
5Comma 5 bis aggiunto da art. 30, comma 2, L. R. 16/2008
6Parole sostituite al comma 5 da art. 218, comma 1, L. R. 26/2012
7Ai sensi dell'art. 6, c. 1, della L.R. 42/2017, a decorrere dall'1/1/2018, l'Ente tutela pesca (ETP) assume la denominazione di Ente tutela patrimonio ittico (ETPI).
8Parole soppresse al comma 1 da art. 32, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021
9Comma 2 abrogato da art. 32, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021
10Parole aggiunte al comma 5 da art. 32, comma 1, lettera c), L. R. 20/2021
11Parole sostituite al comma 5 da art. 32, comma 1, lettera c), L. R. 20/2021
12Comma 5 bis sostituito da art. 32, comma 1, lettera d), L. R. 20/2021
13Parole sostituite al comma 6 da art. 32, comma 1, lettera e), L. R. 20/2021
14Parole soppresse al comma 6 da art. 32, comma 1, lettera e), L. R. 20/2021
15Parole aggiunte al comma 7 da art. 32, comma 1, lettera f), L. R. 20/2021
16Parole sostituite al comma 8 da art. 32, comma 1, lettera g), L. R. 20/2021