1.
Ai fini della presente legge, si intende per:
a)
parco naturale regionale: un sistema territoriale che, per valori naturali, scientifici, storico-culturali e paesaggistici di particolare interesse, è organizzato in modo unitario con le seguenti finalità:
1) conservare, tutelare, restaurare, ripristinare e migliorare l'ambiente naturale e le sue risorse;
2) perseguire uno sviluppo sociale, economico e culturale promuovendo la qualificazione delle condizioni di vita e di lavoro delle comunità residenti, attraverso attività produttive compatibili con le finalità di cui al numero 1), anche sperimentali, nonché la riconversione e la valorizzazione delle attività tradizionali esistenti proponendo modelli di sviluppo alternativo in aree marginali;
3) promuovere l' incremento della cultura naturalistica mediante lo sviluppo di attività educative, informative, divulgative, di formazione e di ricerca scientifica anche interdisciplinare;
b) riserva naturale regionale: un territorio caratterizzato da elevati contenuti naturali ed in cui le finalità di conservazione dei predetti contenuti sono prevalenti rispetto alle altre finalità indicate alla lettera a);
c) area contigua: un territorio contiguo al parco o alla riserva naturale ove, in armonia con quanto disposto dall'
articolo 32 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), sono disciplinate le attività compatibili con la tutela dei valori naturali presenti;
d) biotopo naturale: un'area di limitata estensione territoriale sulla quale sono imposti vincoli di tutela al fine di evitare l'alterazione, diretta o indiretta, degli elementi che la compongono, in quanto caratterizzata da emergenze naturalistiche di grande interesse, che corrono il rischio di distruzione e scomparsa;
d bis) parco comunale e intercomunale: un territorio caratterizzato dalla presenza di elementi puntuali o diffusi di interesse naturalistico e paesaggistico finalizzato anche al mantenimento della connettività ecologica.
1Parole aggiunte alla lettera c) del comma 1 da art. 2, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021
2Lettera d) del comma 1 sostituita da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021
3Lettera d bis) del comma 1 aggiunta da art. 2, comma 1, lettera c), L. R. 20/2021