Art. 18
(Regolamento)
1.
Il regolamento del parco o della riserva disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il loro ambito territoriale e, in particolare, contiene le norme per:
a) l'esercizio delle attività agro-silvo-pastorali;
b) la gestione della flora e della fauna selvatica;
c) le attività scientifiche, didattiche, educative e di promozione;
d) le attività sportive, ricreative e turistiche compatibili con la tutela dell'ambiente;
e) la circolazione dei veicoli a motore.
2.
Il regolamento inoltre:
a) individua le attività che l'Organo gestore può disciplinare con apposite disposizioni da pubblicarsi all'Albo dei Comuni interessati dal parco o dalla riserva;
b) stabilisce le attività vietate all'interno del territorio del parco o della riserva e disciplina le eventuali deroghe ai divieti;
c) disciplina i criteri e le modalità di corresponsione degli indennizzi di cui all'articolo 33;
d) individua le attività, i prodotti e i servizi sui quali concedere a terzi il diritto d'uso del nome e dell'emblema del parco o della riserva.
3. Il Servizio competente in materia di biodiversità, acquisite eventuali richieste dell'Organo gestore inerenti alla specifica realtà del parco o della riserva, predispone, in conformità ai principi dell'
articolo 11 della legge 394/1991
, lo schema di regolamento che è adottato dall'Organo gestore medesimo previo parere del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 8.
4. Il regolamento, adottato dall'Organo gestore ai sensi del comma 3, è trasmesso al Servizio competente in materia di biodiversità ai fini del controllo e successiva approvazione con deliberazione della Giunta regionale, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione, su proposta dell'Assessore competente in materia di biodiversità e trova applicazione quindici giorni dopo la pubblicazione della delibera.
Note:
1Comma 3 sostituito da art. 14, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021
2Comma 4 sostituito da art. 14, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021
3Comma 5 abrogato da art. 14, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021
4Comma 6 abrogato da art. 14, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021