LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 16 dicembre 1996, n. 48

Interventi per favorire lo svolgimento delle attività istituzionali delle associazioni che perseguono la tutela e la promozione sociale dei cittadini minorati, disabili e handicappati.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/01/1997
Materia:
310.03 - Interventi a favore delle persone con disabilità

Art. 1
 (Sostituzione ed integrazione dell'articolo 34 della legge
regionale 10/1988)
1.
L'articolo 34 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 è sostituito dal seguente:
<< Art. 34
 (Interventi a favore di associazioni)
1. Sono esercitate dalle Province, salvo quanto previsto dall'articolo 35, le funzioni concernenti interventi a favore delle associazioni che perseguono la tutela e la promozione sociale dei cittadini minorati, disabili ed handicappati.
2. Le funzioni di cui al comma 1 sono svolte da ciascuna Provincia nei confronti delle associazioni di livello regionale, provinciale o subprovinciale che abbiano sede nel territorio di rispettiva pertinenza; sono osservate al riguardo le direttive all'uopo emanate dalla Giunta regionale. >>.

2. Gli interventi di cui all'articolo 34 della legge regionale 10/1988, come sostituito dal comma 1, consistono in finanziamenti finalizzati al migliore perseguimento delle attività istituzionali degli organi e delle strutture delle associazioni, ripartiti con riguardo agli elementi indicati all'articolo 3, comma 3.
Note:
1Articolo abrogato da art. 158, comma 1, L. R. 3/2024 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 34, L.R. 10/1988, a decorrere dall'1/1/2025.
Art. 2
 (Sostituzione dell'articolo 35 della legge regionale
10/1988)
1.
L'articolo 35 della legge regionale 10/1988, come modificato dall'articolo 4 della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, è sostituito dal seguente:
<< Art. 35
 (Riserva della Regione)
1. Restano di competenza della Regione gli interventi a favore delle sotto elencate associazioni:
a) Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili;
b) Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra;
c) Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;
d) Associazione nazionale vittime civili di guerra;
e) Ente nazionale protezione e assistenza sordomuti;
f) Unione italiana ciechi;
g) Unione nazionale mutilati per servizio;
h) Associazione nazionale famiglie di fanciulli e adulti subnormali.

2. Eventuali altre associazioni di categoria da ammettere ai benefici della presente legge in ragione del loro riconoscimento in sede nazionale sono annualmente individuate dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare.
3. Gli interventi di cui al comma 1 consistono in finanziamenti finalizzati al migliore perseguimento delle attività istituzionali degli organi e delle strutture delle associazioni considerate; detti finanziamenti non sono cumulabili con altre provvidenze regionali aventi le medesime finalità. >>.

Art. 3

( ABROGATO )

Note:
1Comma 3 sostituito da art. 122, comma 3, L. R. 13/1998
2Comma 4 sostituito da art. 122, comma 4, L. R. 13/1998
3Vedi la disciplina transitoria del comma 4, stabilita da art. 122, comma 5, L. R. 13/1998
4Comma 4 bis aggiunto da art. 2, comma 12, L. R. 30/2007
5Articolo sostituito da art. 7, comma 45, L. R. 18/2011
6Articolo abrogato da art. 9, comma 3, L. R. 14/2012
Art. 4
 (Norme finanziarie)
1. Gli oneri relativi ai finanziamenti di cui all'articolo 35, comma 3, della legge regionale 10/1988, come sostituito dall'articolo 2, fanno carico, a decorrere dall'anno 1997, al capitolo 4985 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.
Art. 5
 (Abrogazione di norme)
1. Salvi gli effetti degli atti adottati che non abbiano ancora avuto esecuzione, sono abrogati gli articoli 14, 15, 16 e 17 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 6
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore l'1 gennaio 1997.