LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 27 marzo 1996, n. 18

Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/04/1996
Materia:
120.01 - Consiglio regionale
120.02 - Amministrazione regionale
120.05 - Personale regionale
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale

Art. 58
 (Composizione e funzionamento del Consiglio di
amministrazione del personale)
1. Il Consiglio di amministrazione del personale è composto:
a) dal Segretario generale della Presidenza della Giunta regionale, che lo presiede;
b) dal Segretario generale del Consiglio regionale;
c) dal Ragioniere generale;
d) dal Direttore regionale dell'organizzazione e del personale;
e) dall'Avvocato della Regione;
f) da tre Direttori regionali scelti per la durata di un triennio dalla Giunta in modo da garantirne la rotazione;
g) da un Direttore di Ente regionale scelto per la durata di un triennio dalla Giunta in modo da garantirne la rotazione.

2. I membri di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, in caso di assenza, impedimento o vacanza, sono sostituiti, rispettivamente, dal Vicesegretario generale della Presidenza della Giunta regionale con funzioni vicarie, dal Vicesegretario generale del Consiglio regionale e dal Viceragioniere generale.
3. Alle riunioni del Consiglio di amministrazione possono essere chiamati a partecipare, con voto consultivo, i Direttori dei Servizi della Direzione regionale dell'organizzazione e del personale nonché i Direttori degli uffici e degli Enti regionali direttamente interessati a specifici argomenti iscritti all'ordine del giorno.
4. Il Consiglio si riunisce almeno una volta ogni tre mesi ed è convocato dal Presidente o su richiesta di un terzo dei componenti.
5. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei votanti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
6. Le funzioni di segreteria e di istruttoria per l'attività del Consiglio sono svolte dalla Direzione regionale dell'organizzazione e del personale.
7. Il Consiglio di amministrazione può dotarsi di un proprio regolamento interno per la disciplina delle modalità di funzionamento.