Art. 58
(Composizione e funzionamento del Consiglio di
amministrazione del personale)
1. Il Consiglio di amministrazione del personale è composto:
a) dal Segretario generale della Presidenza della Giunta regionale, che lo presiede;
b) dal Segretario generale del Consiglio regionale;
c) dal Ragioniere generale;
d) dal Direttore regionale dell'organizzazione e del personale;
e) dall'Avvocato della Regione;
f) da tre Direttori regionali scelti per la durata di un triennio dalla Giunta in modo da garantirne la rotazione;
g) da un Direttore di Ente regionale scelto per la durata di un triennio dalla Giunta in modo da garantirne la rotazione.
2. I membri di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, in caso di assenza, impedimento o vacanza, sono sostituiti, rispettivamente, dal Vicesegretario generale della Presidenza della Giunta regionale con funzioni vicarie, dal Vicesegretario generale del Consiglio regionale e dal Viceragioniere generale.
3. Alle riunioni del Consiglio di amministrazione possono essere chiamati a partecipare, con voto consultivo, i Direttori dei Servizi della Direzione regionale dell'organizzazione e del personale nonché i Direttori degli uffici e degli Enti regionali direttamente interessati a specifici argomenti iscritti all'ordine del giorno.
4. Il Consiglio si riunisce almeno una volta ogni tre mesi ed è convocato dal Presidente o su richiesta di un terzo dei componenti.
5. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei votanti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
6. Le funzioni di segreteria e di istruttoria per l'attività del Consiglio sono svolte dalla Direzione regionale dell'organizzazione e del personale.
7. Il Consiglio di amministrazione può dotarsi di un proprio regolamento interno per la disciplina delle modalità di funzionamento.