Art. 52
( ABROGATO )
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 39, comma 2, L. R. 31/1996
2Comma 3 sostituito da art. 39, comma 3, L. R. 31/1996
3Comma 3 bis aggiunto da art. 39, comma 3, L. R. 31/1996
4Parole aggiunte al comma 4 da art. 39, comma 4, L. R. 31/1996
5Parole aggiunte al comma 3 da art. 5, comma 6, L. R. 10/1997 con effetto, ex articolo 32 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.
6Rinviata l' entrata in vigore della modifica, prevista dall' articolo 5 della L.R. 10/97, all' 11 settembre 1997, come disposto dall' articolo 32 della medesima L.R. 10/97, integrato dall' articolo 35 della L.R. 31/97.
7Comma 2 bis aggiunto da art. 5, comma 1, L. R. 23/1997
8Parole aggiunte al comma 1 da art. 47, comma 1, L. R. 31/1997
9Comma 3 bis sostituito da art. 8, comma 95, L. R. 2/2000
10Parole aggiunte al comma 3 da art. 8, comma 45, L. R. 4/2001
11Comma 3 ter aggiunto da art. 7, comma 28, L. R. 23/2001
12Comma 3 quater aggiunto da art. 12, comma 3, L. R. 2/2002
13Parole aggiunte al comma 3 da art. 20, comma 3, L. R. 10/2002 ; peraltro tale aggiunta deve ritenersi sostitutiva di quella operata dall'art. 8, comma 45, L.R. 4/2001 in quanto di identico contenuto.
14Parole aggiunte al comma 3 quater da art. 23, comma 9, L. R. 12/2003
15Parole sostituite al comma 1 da art. 20, comma 1, L. R. 4/2004
16Comma 3 sostituito da art. 20, comma 1, L. R. 4/2004
17Comma 3 bis abrogato da art. 20, comma 1, L. R. 4/2004
18Comma 3 ter abrogato da art. 20, comma 1, L. R. 4/2004
19Abrogato il comma 1, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18). Le disposizioni di cui al comma 1 continuano tuttavia ad applicarsi, in quanto compatibili, ai dirigenti del Consiglio regionale.
20Abrogato il comma 2, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18). Le disposizioni di cui al comma 2 continuano tuttavia ad applicarsi, in quanto compatibili, ai dirigenti del Consiglio regionale.
21Abrogato il comma 2 bis, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18). Le disposizioni di cui al comma 2 bis continuano tuttavia ad applicarsi, in quanto compatibili, ai dirigenti del Consiglio regionale.
22Abrogato il comma 3, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18). Le disposizioni di cui al comma 3 continuano tuttavia ad applicarsi, in quanto compatibili, ai dirigenti del Consiglio regionale.
23Abrogato il comma 4, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18). Le disposizioni di cui al comma 4 continuano tuttavia ad applicarsi, in quanto compatibili, ai dirigenti del Consiglio regionale.
24A decorrere dal 6 luglio 2005, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 2 bis, 3 e 4 cessano di applicarsi ai dirigenti del Consiglio regionale, per effetto dell'approvazione, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 142 del 16 giugno 2005, del Regolamento di organizzazione degli Uffici del Consiglio regionale (B.U.R. 6/7/2005, S.S. n. 12).
25Articolo abrogato da art. 1, comma 4, L. R. 33/2015 , per effetto dell'abrogazione del residuo comma 3 quater.