1. Per la concessione e liquidazione dei contributi di cui agli articoli 2 e 3 deve essere acquisita dall'istituto mutuante la seguente documentazione:
a) copia dei contratto di mutuo;
b) prospetto dell'istituto mutuante contenente il calcolo del contributo, sviluppato su quote annuali;
c) dichiarazione dell'istituto mutuante di avvenuto accertamento dell'utilizzazione del mutuo per le finalità previste dalla legge regionale 36/1988, contenente anche l'indicazione dettagliata delle spese di investimento effettuate, a fronte delle quali è stato contratto il mutuo, comunque non superiore all'80 per cento delle spese stesse;
d) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritto dal titolare dell'impresa mutuataria, attestante:
1) la persistenza della destinazione commerciale o turistica dei beni oggetto dell'investimento a fronte del quale è stato concesso il mutuo;
2) il numero dei dipendenti dell'impresa.