LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 febbraio 1995, n. 9

Bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1995.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  16/02/1995
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 13
 
1. I mutui previsti dagli articoli 11 e 12, da estinguersi in un periodo non superiore a 15 anni, possono essere stipulati a tasso fisso o variabile, pari al tasso di interesse da applicarsi alle operazioni di mutuo effettuate dagli Enti locali, ai sensi dell'art. 22, secondo comma, del decreto legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 1989, n. 144.
2. Le somme rinvenienti dai mutui di cui al comma 1 sono destinate alla copertura degli oneri previsti a carico dei capitoli di spesa di cui all'annesso elenco B/1.
3. Gli importi dei conseguenti contratti definitivi dei mutui di cui all'articolo 11 sono determinati, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle Finanze, sulla base degli impegni risultanti alla fine dei rispettivi anni di imputazione della spesa.
4. La stipulazione del contratto o dei contratti definitivi di mutuo di cui all'articolo 12 è subordinata alle esigenze di cassa dell'Amministrazione regionale e deve comunque essere effettuata entro il 31 dicembre 1996 sulla base degli impegni risultanti alla fine dell'esercizio finanziario 1995.
5. Per le somme di cui all'articolo 11, comma 3, la determinazione degli importi dei conseguenti contratti definitivi dei mutui di cui all'articolo 11 viene effettuata, con le modalità previste al comma 3, in relazione all'impegno delle singole spese e comunque entro l'anno successivo a quello d'impegno.
6. Le rate di ammortamento dei mutui di cui al comma 1 fanno carico agli appropriati capitoli del bilancio regionale.
7. Al fine di garantire, in ogni caso, il puntuale pagamento delle rate di ammortamento dei mutui stipulati, l'Amministrazione regionale è autorizzata a rilasciare all'istituto tesoriere apposita delegazione di pagamento a valere sulle quote fisse di tributi erariali devolute alla Regione ai sensi dell'articolo 49 dello Statuto speciale di autonomia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, così come sostituito con l'articolo 1 della legge 6 agosto 1984, n. 457.