Art. 65
Interventi nel settore dei porti
(programma 1.5.2.)
2. Il predetto onere di lire 1.100 milioni fa carico al capitolo 3770 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
4. Il limite di impegno di lire 3.000 milioni, autorizzato per l'anno 1994 dall'
articolo 25, comma 1, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, è ridotto di lire 354.006.494 per ciascuno degli anni dal 1995 al 2008, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 3775 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
5. Per le finalità previste dall'
articolo 5, comma 1, della legge regionale 9 dicembre 1991, n. 57, come modificato dall'
articolo 25, comma 15, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, relativamente agli interventi diretti al potenziamento del porto di Monfalcone, è autorizzato, nell'anno 1997, il limite di impegno di lire 500 milioni.
6. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1997 al 2011.
7. L'onere di lire 500 milioni, corrispondente alla annualità autorizzata per l'anno 1997, fa carico al capitolo 3792 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
8. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1998 al 2011 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
10. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1997 al 2011.
11. L'onere di lire 500 milioni, corrispondente alla annualità autorizzata per l'anno 1997, fa carico al capitolo 3800 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
12. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1998 al 2011 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.