Art. 147
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e rideterminazione di spese
(programma 3.5.1.)
5. La spesa di lire 2.000 milioni, autorizzata per l'anno 1995, dall'
articolo 70, comma 5, della legge regionale n. 1/1993, è rideterminata in ragione di lire 800 milioni per l'anno 1995, di lire 300 milioni per l'anno 1996 e di lire 900 milioni per l'anno 1997, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 1568 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
7. Per le finalità previste dal comma 6 è autorizzata la spesa di lire 6.000 milioni per l'anno 1997.
8. Il predetto onere di lire 6.000 milioni fa carico al capitolo 1568 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
9. Corrispondentemente è prevista, per i medesimi anni, la rimodulazione e l'iscrizione dell'entrata di pari importo assegnata dallo Stato ai sensi dell'
articolo 2 della legge n. 19/1991, per le finalità del presente articolo, ed iscritta sul capitolo 334 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
Note:
1Comma 1 abrogato da art. 30, comma 1, lettera hh), L. R. 10/2012
2Comma 2 abrogato da art. 30, comma 1, lettera hh), L. R. 10/2012
3Comma 3 abrogato da art. 30, comma 1, lettera hh), L. R. 10/2012
4Comma 4 abrogato da art. 30, comma 1, lettera hh), L. R. 10/2012