Art. 142
Contributi pluriennali per strutture turistiche
(programma 3.4.4.)
1. Per le finalità previste dall'
articolo 1 della legge regionale 13 maggio 1985, n. 20, come sostituito dall'
articolo 9 della legge regionale 4 maggio 1993, n. 17, dall'
articolo 5 della legge regionale 13 maggio 1985, n. 20, e dall'
articolo 2 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 42, sono autorizzati, a decorrere, rispettivamente, dall'anno 1995 e dall'anno 1996, due limiti di impegno di lire 500 milioni ciascuno.
2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:
a) lire 500 milioni per l'anno 1995;
b) lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 2014;
c) lire 500 milioni per l'anno 2015.
3. L'onere complessivo di lire 2.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 1997, fa carico al capitolo 8459 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1998 al 2015 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
6. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 2004.
7. L'onere complessivo di lire 900 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 1997, fa carico al capitolo 8471 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
8. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1998 al 2004 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.