Art. 111
Interventi e contributi nel settore agricolo
(programma 3.1.7.)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura (ERSA) un finanziamento straordinario una tantum di lire 2.000 milioni per l'anno 1995 per l'attuazione di attività di promozione agroalimentare.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni per l'anno 1995, a carico del capitolo 6698 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
4. Il predetto onere di lire 250 milioni fa carico al capitolo 6745 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
6. La spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996, autorizzata dall'
articolo 126, comma 3, della legge regionale n. 5/1994, è ridotta di lire 900 milioni per l'anno 1995 e revocata per la quota relativa all'anno 1996, fermo restando il residuo onere di lire 100 milioni per l'anno 1995 a carico del capitolo 6779 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
7. È revocata la spesa di lire 1.000 milioni autorizzata per l'anno 1996 dall'articolo 126, comma 6, della legge regionale n. 5/1994, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 6781 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.