LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge Finanziaria 1995).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  16/02/1995
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

TITOLO VIII
 INTERVENTI NEI SETTORI DEI SERVIZI SOCIALI
CAPO I
 INTERVENTI NEL SETTORE DELLA SANITÀ
Art. 71
 Finanziamenti regionali
per le strutture sanitarie ed ospedaliere
(programma 2.1.2.)
1. La spesa di lire 60.000 milioni autorizzata per l'anno 1996 dall'articolo 77 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, è rideterminata in ragione di lire 30.000 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 4398 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
2. In relazione al disposto di cui all'articolo 20, comma 1, lettera e), del DL 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, e per le finalità previste dall'articolo 44, comma 1, della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, è autorizzata la spesa di lire 30.000 milioni per l'anno 1997.
3. Il predetto onere di lire 30.000 milioni fa carico al capitolo 4398 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
Art. 72
 Contributo straordinario nel settore
della formazione sanitaria
(programma 2.1.2.)
1. Ad integrazione del contributo straordinario di cui all'articolo 27, comma 5, della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30, e per il completamento delle opere ivi indicate è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 150 milioni per l'anno 1995.
2. Il predetto onere di lire 150 milioni fa carico al capitolo 4427 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
Art. 73
 Finanziamenti di spesa sanitaria
per interventi specifici
(programma 2.1.3.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 79, comma 3, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, è autorizzata la spesa complessiva di lire 11.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996 e lire 10.500 milioni per l'anno 1997.
2. Il predetto onere complessivo di lire 11.500 milioni fa carico al capitolo 4500 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
3. In applicazione del disposto di cui al comma 4 dell'articolo 79 della legge regionale n. 5/1994, le risorse autorizzate per l'anno 1995 con il comma 8 del medesimo articolo 79 e con il comma 1 sono così ripartite fra gli interventi di cui ai commi 1 e 2 del citato articolo 79:
a) lire 3.250 milioni per i consultori familiari pubblici e privati;
b) lire 3.250 milioni per la tutela della salute mentale;
c) lire 1.000 milioni per la tutela della salute dei tossicodipendenti;
d) lire 400 milioni per la disinfestazione del territorio dai ratti;
e) lire 100 milioni per il rimborso spese a favore dei donatori di sangue lavoratori autonomi;
f) lire 2.500 milioni per i sussidi a favore dei soggetti nefropatici.

Note:
1Integrata la disciplina del comma 3 da art. 19, comma 16, L. R. 12/1995
CAPO II
 INTERVENTI NEL SETTORE DELL'ASSISTENZA
Art. 74
 Strutture socio-assistenziali
(programma 2.2.2.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 2, comma 3, della legge regionale 14 dicembre 1987, n. 44, è autorizzato nell'anno 1996 il limite di impegno di lire 100 milioni.
2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 2015.
3. L'onere complessivo di lire 200 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1996 e 1997, fa carico al capitolo 4838 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1998 al 2015 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
5. Per le finalità previste dagli articoli 2, comma 3, e 3 della legge regionale n. 44/1987, relativamente agli interventi in favore di persone non autosufficienti, disabili, in stato o a rischio di disadattamento o devianza, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.100 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per l'anno 1995 e lire 1.000 milioni per l'anno 1997.
6. Il predetto onere complessivo di lire 1.100 milioni fa carico al capitolo 4848 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
7. Per le finalità previste dagli articoli 2, comma 3, e 3 della legge regionale n. 44/1987, relativamente alle strutture destinate all'assistenza degli anziani, è autorizzata la spesa complessiva di lire 5.100 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.100 milioni per l'anno 1995 e lire 4.000 milioni per l'anno 1997.
8. Il predetto onere complessivo di lire 5.100 milioni fa carico al capitolo 4850 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
9. La spesa di lire 3.000 milioni autorizzata per l'anno 1996 dall'articolo 82, comma 3, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, è ridotta di lire 1.000 milioni, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 4850 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
Art. 75
 Strutture socio-assistenziali
Interventi finanziati con ricorso a mutuo
(programma 2.2.2.)
1. Per le finalità previste dagli articoli 2, comma 3, e 3 della legge regionale 14 dicembre 1987, n. 44, relativamente alle strutture destinate all'assistenza degli anziani, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1996.
2. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 4851 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
Art. 76
 Servizi socio-educativi per la prima infanzia
(programma 2.2.3.)
1. La spesa di lire 150 milioni autorizzata per l'anno 1995 dall'articolo 85 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, si intende autorizzata per l'anno 1997, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 4925 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
Art. 77
 Sovvenzioni ad Enti locali e loro Consorzi
per l'assistenza alle persone handicappate
(programma 2.2.4.)
1. In attesa della revisione organica della vigente normativa regionale in materia di handicap e limitatamente all'anno 1995, le sovvenzioni regionali che, nell'ambito delle previsioni di cui al Capo III della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, sono destinate al sostegno dei servizi gestiti dai Consorzi fra Enti locali per l'assistenza agli handicappati delle province di Gorizia, Pordenone e Udine, nonché dagli Enti locali della provincia di Trieste, possono riferirsi esclusivamente alle seguenti attività:
a) gestione di centri socio-educativi, occupazionali e di formazione permanente;
b) gestione di comunità alloggio e centri residenziali per gravi;
c) servizi di integrazione scolastica, formativi e di inserimento lavorativo.

2. Le attività indicate al comma 1 si conformano gradualmente alle linee e agli indirizzi contenuti nell'accordo di programma previsto dall'articolo 89, comma 4, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5.
3. La copertura dell'onere finanziario relativo alle prestazioni di rilievo sanitario connesse alle attività di cui al comma 1 è assicurata sulla base di apposite convenzioni fra gli Enti interessati e le Aziende per i servizi sanitari.
4. La sovvenzione da attribuire a ciascun ente è determinata tenendo conto della spesa sostenuta nell'anno precedente e in misura comunque non inferiore al contributo concesso nel precedente esercizio finanziario; la sovvenzione stessa è concessa ed erogata all'inizio dell'anno, in percentuale non superiore al 50 per cento dell'importo assegnato per le medesime finalità nell'anno precedente ed è soggetta a conguaglio in base all'importo globale destinato all'ente in via definitiva.
5. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 13.500 milioni per l'anno 1995.
6. Il predetto onere di lire 13.500 milioni fa carico al capitolo 4968 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
CAPO III
 INTERVENTI NEL SETTORE DELL'ISTRUZIONE,
DELLA CULTURA, DELLA RICERCA SCIENTIFICA,
DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELLO SPORT
Art. 78

( ABROGATO )

(3)
Note:
1Integrata la disciplina del comma 5 da art. 2, L. R. 29/1995
2Integrata la disciplina del comma 6 da art. 2, L. R. 29/1995
3Articolo abrogato da art. 56, comma 1, lettera hh), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
Art. 79
 Inserimento nella scuola materna e dell'obbligo
ed attività di sostegno a favore dei Rom
(programma 2.3.1.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 13 della legge regionale 14 marzo 1988, n. 11, come sostituito dall'articolo 6 della legge regionale 24 giugno 1991, n. 25, è autorizzata la spesa complessiva di lire 90 milioni, in ragione di lire 30 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 1997.
2. Il predetto onere complessivo di lire 90 milioni fa carico al capitolo 5040 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
Art. 80
 Edilizia scolastica ed universitaria
(programmi 2.3.1. e 2.3.2.)
1. È revocata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996, autorizzata dall'articolo 92, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 5065 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
2. Per le finalità previste dall'articolo 33 della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, è autorizzato nell'anno 1995 il limite di impegno di lire 1.000 milioni.
3. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 2009.
4. L'onere complessivo di lire 3.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 1997, fa carico al capitolo 5096 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
5. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1998 al 2009 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 81
 Collegio del mondo unito
(programma 2.3.2.)
1. La spesa di lire 2.500 milioni autorizzata per l'anno 1996 dall'articolo 93 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, è rideterminata in ragione di lire 1.000 milioni per l'anno 1996 e lire 1.500 milioni per l'anno 1997, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 1430 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
Art. 82
 Macchina di luce di sincrotrone
(programma 2.3.3.)
1. Il limite di impegno di lire 1.800 milioni, autorizzato nell'anno 1994 dall'articolo 29 , comma 9, della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1, è ridotto di lire 354.999.710 per ciascuno degli anni dal 1995 al 2003, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 1461 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
Art. 83
 Istituzioni ed attività culturali e scientifiche
(programma 2.3.3.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 15 della legge regionale 2 luglio 1969, n. 11, come sostituito dall'articolo 9 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 26, è autorizzata la spesa complessiva di lire 5.300 milioni, suddivisa in ragione di lire 650 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996 e lire 4.000 milioni per l'anno 1997.
2. Il predetto onere complessivo di lire 5.300 milioni fa carico al capitolo 5130 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
3. La spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996, così rideterminata dall'articolo 95, comma 6, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, è ridotta di complessive lire 200 milioni, suddivisi in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 5131 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
4. Per le finalità previste dall'articolo 49, primo comma, della legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8, è autorizzata la spesa di lire 900 milioni per l'anno 1997.
5. Il predetto onere di lire 900 milioni fa carico al capitolo 5131 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995- 1997.
6. Per le finalità e con le modalità previste dai commi 3 e rispettivamente 4 dell'articolo 30 della legge regionale n. 1/1993, è autorizzata la spesa di lire 350 milioni per l'anno 1997.
7. Il predetto onere di lire 350 milioni fa carico al capitolo 5132 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
Art. 84
 Tutela dei beni artistici, culturali,
storici e archivistici
(programmi 2.4.1. e 2.4.2.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 37, primo comma e secondo comma, numero 1), della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.200 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996 e lire 1.000 milioni per l'anno 1997.
2. Il predetto onere complessivo di lire 1.200 milioni fa carico al capitolo 5176 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
3. Per le finalità previste dall'articolo 49 della legge regionale n. 60/1976, come modificato dall'articolo 12 della legge regionale 24 luglio 1986, n. 30, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.200 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996 e lire 1.000 milioni per l'anno 1997.
4. Il predetto onere complessivo di lire 1.200 milioni fa carico al capitolo 5177 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
5. Per le finalità previste dall'articolo 14 della legge regionale 23 novembre 1981, n. 77, come modificato dall'articolo 3 della legge regionale 16 agosto 1982, n. 52, è autorizzato nell'anno 1996 il limite di impegno di lire 250 milioni.
6. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 250 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 2015.
7. L'onere complessivo di lire 500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1996 e 1997, fa carico al capitolo 5178 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
8. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1998 al 2015 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
9. Per le finalità previste dall'articolo 96, comma 13, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l'anno 1997.
10. Il predetto onere di lire 50 milioni fa carico al capitolo 5227 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
11. Per le finalità previste dagli articoli 46 e 47 e dall'articolo 48, come integrato dall'articolo 11 della legge regionale n. 30/1986, della legge regionale n. 60/1976, è autorizzata la spesa complessiva di lire 550 milioni, suddivisa in ragione di lire 150 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996 e lire 250 milioni per l'anno 1997.
12. Il predetto onere complessivo di lire 550 milioni fa carico al capitolo 5239 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
13. All'articolo 34, comma 32, della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1, come modificato dall'articolo 209 della legge regionale n. 5/1994, sono aggiunte, in fine, le parole << nonché per le attrezzature dei locali della casa stessa da destinare a 'Centro studi' >>.
14. Per le finalità previste dall'articolo 34, comma 32, della legge regionale n. 1/1993, come modificato dall'articolo 209 della legge regionale n. 5/1994 e dal comma 13, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 1995.
15. Il predetto onere di lire 300 milioni fa carico al capitolo 5254 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
Art. 85

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Comma 2 abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1/1/2007.
2Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 86
 Interventi a sostegno di attività culturali e teatrali
(programma 2.4.3.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 41, comma 1, della legge regionale 17 giugno 1993, n. 47, è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l'anno 1997.
2. Il predetto onere complessivo di lire 150 milioni fa carico al capitolo 5352 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
3. È revocata la spesa di lire 80 milioni autorizzata per ciascuno degli anni 1995 e 1996 dall'articolo 98, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 5357 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
4. Per le finalità indicate all'articolo 100, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 50 milioni per l'anno 1997.
5. Il predetto onere di lire 50 milioni fa carico al capitolo 5359 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
Art. 87
 Contributo a sostegno di attività teatrali
di particolare rilevanza
(programma 2.4.3.)
1. Nell'ambito delle previsioni di cui al Titolo II della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68, e nell'esercizio delle funzioni di competenza regionale di cui all'articolo 36, comma 1, lettera b), della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Monfalcone un contributo annuo a sostegno dell'attività teatrale e in particolare musicale del Teatro comunale, anche in considerazione della rilevanza riconosciuta all'ente, quale Comune di supporto comprensoriale, ai sensi del comma 3 ter dell'articolo 66 della citata legge regionale n. 10/1988, come aggiunto dall'articolo 3, comma 2, della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1.
2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 300 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 1997.
3. Il predetto onere complessivo di lire 300 milioni fa carico al capitolo 5350 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1997.
4. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 5350 è inserito nell'elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.
Art. 88
 Edilizia teatrale
(programma 2.4.3.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 2 della legge regionale 22 agosto 1985, n. 40, è autorizzata la spesa di lire 600 milioni per l'anno 1995.
2. Il predetto onere di lire 600 milioni fa carico al capitolo 5390 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
3. È revocata la spesa di lire 1.500 milioni autorizzata per l'anno 1996 dall'articolo 99, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 5390 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
4. Il limite di impegno di lire 2.000 milioni, autorizzato per l'anno 1995 dall'articolo 44 della legge regionale 17 giugno 1993, n. 47, è ridotto di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 2004, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 5392 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
5. È revocato il limite di impegno di lire 3.000 milioni, autorizzato per ciascuno degli anni dal 1995 al 2004 dall'articolo 99, comma 3, della legge regionale n. 5/1994, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 5392 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
6. Per le finalità previste dal comma 1 e con le modalità di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 37 della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, come modificato dall'articolo 91 della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30, è autorizzato nell'anno 1996 il limite di impegno di lire 4.000 milioni.
7. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 4.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 2005.
8. L'onere complessivo di lire 8.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1996 e 1997, fa carico al capitolo 5392 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
9. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1998 al 2005 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 89
 Edilizia teatrale
Interventi finanziati con ricorso a mutuo
(programma 2.4.3.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 2 della legge regionale 22 agosto 1985, n. 40, è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per l'anno 1996.
2. Il predetto onere di lire 1.500 milioni fa carico al capitolo 5391 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
Art. 90
 Attività culturali
(programma 2.4.3.)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Istituto << Mons. F. Tomadini >> un finanziamento straordinario per i lavori di sistemazione e riadattamento degli impianti tecnologici e delle opere di finitura, ivi comprese le dotazioni d'arredo, della porzione di fabbricato interessante l'Aula Magna e le sue pertinenze funzionali e tecnologiche, per l'ottenimento dell'agibilità per locali di pubblico spettacolo.
2. Il finanziamento di cui al comma 1 è condizionato alla stipulazione, da parte del soggetto di cui al comma 1, di una convenzione con l'Amministrazione regionale che preveda l'utilizzo gratuito dell'Aula Magna in occasione di convegni, congressi e manifestazioni di interesse regionale da parte di enti, istituzioni ed associazioni pubbliche e private.
3. La convenzione di cui al comma 2, in cui sono fissati i termini, le modalità d'individuazione e le condizioni per l'utilizzo dell'Aula Magna da parte dei soggetti ivi previsti, compreso il rimborso degli oneri di funzionamento relativi all'apertura della sala, è stipulata, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, dall'Assessore all'istruzione ed alla cultura.
4. Il finanziamento di cui al comma 1 può essere concesso ed erogato in via anticipata ed in un'unica soluzione, una volta stipulata la convenzione di cui al comma 2, previa presentazione alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura di una relazione tecnico- illustrativa e da un preventivo sommario di spesa. I termini e le modalità di rendicontazione del finanziamento predetto sono fissati dalla deliberazione della Giunta regionale che dispone la concessione del finanziamento.
5. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 350 milioni per l'anno 1995.
6. Il predetto onere di lire 350 milioni fa carico al capitolo 5404 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
Art. 91
 Contributi per la realizzazione di programmi televisivi
in lingua friulana
(programma 2.4.3.)
1. Per la realizzazione di programmi televisivi in lingua friulana, da inserirsi nel palinsesto della quarta rete regionale contestualmente all'avvio delle trasmissioni televisive in lingua slovena, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1995.
2. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 5305 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
Art. 92
 Centri di formazione professionale
(programma 2.5.2.)
1. Per le finalità indicate all'articolo 39, comma 3, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1995.
2. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 5920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
3. La spesa di lire 1.000 milioni autorizzata per l'anno 1996 dall'articolo 107, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, è ridotta di lire 500 milioni, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 5922 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
Art. 93
 Interventi a tutela del talento atletico
(programma 2.4.4.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 2 della legge regionale 25 ottobre 1994, n. 16, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1997.
2. Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 6057 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995- 1997.
Art. 94
 Opere pubbliche di primario interesse
sportivo cittadino del comune di Trieste
(programma 2.4.4.)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Trieste un contributo pluriennale, nella misura massima prevista dal comma 5, per una durata non superiore a dieci anni, a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, relativi all'ammortamento del mutuo che l'Ente stipula per la realizzazione di nuove opere pubbliche di primario interesse sportivo cittadino.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore alle finanze, determina in via preventiva le condizioni relative al mutuo da stipulare ai sensi del comma 1.
3. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata al Servizio delle attività ricreative e sportive, corredata dalla deliberazione con cui il Comune dispone l'assunzione del mutuo e dall'atto di adesione dell'Istituto mutuante, nonché dal progetto esecutivo dell'opera e dal relativo preventivo di spesa. L'erogazione della prima annualità del contributo è disposta all'atto della presentazione del contratto di mutuo definitivo, dal quale risulti il piano di ammortamento, in linea capitale e interessi.
4. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzato nell'anno 1996 il limite d'impegno di lire 1.000 milioni.
5. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 2005.
6. L'onere complessivo di lire 2.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1996 e 1997 fa carico al capitolo 6134 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
7. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1998 al 2005 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 95
 Impianti sportivi di interesse
regionale ed interprovinciale
(programma 2.4.4.)
1. È revocato il limite d'impegno di lire 1.500 milioni autorizzato per ciascuno degli anni dal 1994 al 2003 dall'articolo 36, comma 1, della legge regionale 25 ottobre 1994, n. 14, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 6137 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
2. Nell'ambito delle funzioni di competenza regionale in materia di infrastrutture sportive, come individuate dall'articolo 37, comma 1, della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, come modificato dall'articolo 25, comma 4, della legge regionale 9 luglio 1990, n. 29, è autorizzato nell'anno 1995 il limite di impegno di lire 500 milioni per le finalità previste dall'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43, come da ultimo sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 18 maggio 1993, n. 23.
3. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 2004.
4. L'onere complessivo di lire 1.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 1997, fa carico al capitolo 6137 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
5. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1998 al 2004 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
6. Nell'ambito delle funzioni di competenza regionale in materia di infrastrutture sportive, come individuate dall'articolo 37, comma 1, della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, così come modificato dall'articolo 25, comma 4, della legge regionale 9 luglio 1990, n. 29, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1995 per le finalità previste dall'articolo 5, commi 1, lettera b), e 3, della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43, come da ultimo sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 18 maggio 1993, n. 23.
7. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 6139 dello stato di previsione del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
Art. 96
 Impianto di biathlon a Forni Avoltri
(programma 2.4.4.)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Forni Avoltri un contributo straordinario di lire 1.500 milioni per i lavori di costruzione di un impianto fisso di biathlon in località Piani di Luzza, ivi compresa la dotazione delle attrezzature e delle apparecchiature.
2. Per l'attuazione dell'intervento di cui al comma 1 trovano applicazione le modalità della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per l'anno 1995.
4. Il predetto onere di lire 1.500 milioni fa carico al capitolo 6146 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.