Art. 157
Recupero del compendio di Villa Ottelio
(programma 0.6.1.)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Azienda regionale delle foreste della Regione Friuli-Venezia Giulia un finanziamento straordinario per il recupero statico e funzionale e l'adeguamento alla normativa comunitaria del compendio della Villa Ottelio di Ariis di Rivignano, gestito dall'Azienda ai sensi dell'
articolo 3 della legge regionale 25 maggio 1966, n. 7, al fine di istituire nel compendio medesimo un centro culturale e formativo per la diffusione e lo sviluppo della conoscenza e della fruizione, ai fini ricreativi, scientifici ed educativi, dei valori e degli equilibri degli ambienti naturali. A tal fine è autorizzata la concessione di un finanziamento straordinario complessivo di lire 900 milioni, suddiviso in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 1997.
2. Il finanziamento di cui al comma 1 può essere concesso ed erogato in via anticipata ed in un'unica soluzione, avuto riguardo alle singole quote annuali, previa presentazione di un programma degli interventi che devono essere attuati e di una relazione illustrativa, corredati di un preventivo di spesa. I termini e le modalità di rendicontazione del finanziamento predetto sono fissati dalla deliberazione della Giunta regionale che dispone la concessione del finanziamento.
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 900 milioni, suddivisa in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 1997.
4. Il predetto onere complessivo di lire 900 milioni fa carico al capitolo 250 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 1 da art. 42, L. R. 29/1996
Art. 158
Posti di lavoro multifunzionali
(programma 0.1.4.)
1. Al fine di sostituire gli strumenti di videoscrittura e quelli per l'elaborazione dati attualmente in uso negli uffici dell'Amministrazione regionale, risultanti obsoleti in relazione alle esigenze di lavoro degli uffici stessi, e affinché quest'ultima disponga sempre di una dotazione hardware e software in linea con l'evoluzione tecnologica e complessivamente adeguata, è autorizzato l'acquisto, anche a mezzo di operazioni di locazione finanziaria, o il noleggio di apparecchiature informatiche, complete di software applicativo, necessarie per l'attivazione di posti di lavoro multifunzionali, nonché di server, di apparecchiature informatiche, anche di telecomunicazione, e di hardware e software in generale, ivi comprese le spese per l'installazione e la manutenzione delle stesse.
2. La conservazione dei dati memorizzati sui sistemi di videoscrittura da sostituire ai sensi del comma 1 è assicurata mediante conversione dei relativi documenti al formato standard dei posti di lavoro multifunzionali. Il personale addetto all'utilizzo dei posti di lavoro multifunzionali è istruito mediante partecipazione ad appositi corsi organizzati dalla ditta aggiudicatrice.
3. Per le finalità previste dal comma 1 sono autorizzati nell'anno 1995 il limite di impegno di lire 1.400 milioni, nell'anno 1996 il limite d'impegno di lire 1.100 milioni e nell'anno 1997 il limite d'impegno di lire 900 milioni.
4. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:
a) lire 1.400 milioni per l'anno 1995;
b) lire 2.500 milioni per l'anno 1996;
c) lire 3.400 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998;
d) lire 2.000 milioni per l'anno 1999;
e) lire 900 milioni per l'anno 2000.
5. L'onere complessivo di lire 7.300 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 1997, fa carico al capitolo 1148 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
6. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1998 al 2000 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
7. Per le finalità previste dal comma 2 è autorizzata la spesa di lire 700 milioni per l'anno 1995.
8. Il predetto onere di lire 700 milioni fa carico al capitolo 159 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 6, comma 11, L. R. 13/2002
2Integrata la disciplina del comma 1 da art. 7, comma 54, L. R. 1/2005
3Parole aggiunte al comma 1 da art. 13, comma 5, L. R. 24/2009
4Comma 1 sostituito da art. 14, comma 59, L. R. 22/2010
Art. 159
Sistema informativo del libro fondiario
(programma 0.5.1.)
1. La spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996, autorizzata dall'
articolo 170 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, è rideterminata in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996 e di lire 1.000 milioni per l'anno 1997, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 1900 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
Art. 160
Interventi per ripristino di edifici danneggiati
da avversità atmosferiche
(programma 1.2.2.)
2. Il predetto onere di lire 100 milioni fa carico al capitolo 4160 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
Art. 161
Caccia e pesca
(programma 1.3.4.)
1. È revocato il limite di impegno di lire 150 milioni, autorizzato, per ciascuno degli anni dal 1994 al 2003, dall'
articolo 107 della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 4272 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
3. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 150 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 2005.
4. L'onere complessivo di lire 300 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1996 e 1997, fa carico al capitolo 4272 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
5. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1998 al 2005 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.