LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge Finanziaria 1995).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  16/02/1995
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

CAPO I
 ALTRE AUTORIZZAZIONI DI SPESA
Art. 155
 Sedi regionali
(programma 0.1.4.)
1. È revocata la quota di lire 10.000 milioni autorizzata per l'anno 1996 dall'articolo 58 della legge regionale 9 luglio 1990, n. 29, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 1150 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
Art. 156
 Sedi regionali
Interventi finanziati con ricorso a mutuo
(programma 0.1.4.)
2. Il predetto onere di lire 10.000 milioni fa carico al capitolo 1152 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
Art. 157
 Recupero del compendio di Villa Ottelio
(programma 0.6.1.)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Azienda regionale delle foreste della Regione Friuli-Venezia Giulia un finanziamento straordinario per il recupero statico e funzionale e l'adeguamento alla normativa comunitaria del compendio della Villa Ottelio di Ariis di Rivignano, gestito dall'Azienda ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 25 maggio 1966, n. 7, al fine di istituire nel compendio medesimo un centro culturale e formativo per la diffusione e lo sviluppo della conoscenza e della fruizione, ai fini ricreativi, scientifici ed educativi, dei valori e degli equilibri degli ambienti naturali. A tal fine è autorizzata la concessione di un finanziamento straordinario complessivo di lire 900 milioni, suddiviso in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 1997.
2. Il finanziamento di cui al comma 1 può essere concesso ed erogato in via anticipata ed in un'unica soluzione, avuto riguardo alle singole quote annuali, previa presentazione di un programma degli interventi che devono essere attuati e di una relazione illustrativa, corredati di un preventivo di spesa. I termini e le modalità di rendicontazione del finanziamento predetto sono fissati dalla deliberazione della Giunta regionale che dispone la concessione del finanziamento.
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 900 milioni, suddivisa in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 1997.
4. Il predetto onere complessivo di lire 900 milioni fa carico al capitolo 250 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 1 da art. 42, L. R. 29/1996
Art. 158
 Posti di lavoro multifunzionali
(programma 0.1.4.)
1. Al fine di sostituire gli strumenti di videoscrittura e quelli per l'elaborazione dati attualmente in uso negli uffici dell'Amministrazione regionale, risultanti obsoleti in relazione alle esigenze di lavoro degli uffici stessi, e affinché quest'ultima disponga sempre di una dotazione hardware e software in linea con l'evoluzione tecnologica e complessivamente adeguata, è autorizzato l'acquisto, anche a mezzo di operazioni di locazione finanziaria, o il noleggio di apparecchiature informatiche, complete di software applicativo, necessarie per l'attivazione di posti di lavoro multifunzionali, nonché di server, di apparecchiature informatiche, anche di telecomunicazione, e di hardware e software in generale, ivi comprese le spese per l'installazione e la manutenzione delle stesse.
2. La conservazione dei dati memorizzati sui sistemi di videoscrittura da sostituire ai sensi del comma 1 è assicurata mediante conversione dei relativi documenti al formato standard dei posti di lavoro multifunzionali. Il personale addetto all'utilizzo dei posti di lavoro multifunzionali è istruito mediante partecipazione ad appositi corsi organizzati dalla ditta aggiudicatrice.
3. Per le finalità previste dal comma 1 sono autorizzati nell'anno 1995 il limite di impegno di lire 1.400 milioni, nell'anno 1996 il limite d'impegno di lire 1.100 milioni e nell'anno 1997 il limite d'impegno di lire 900 milioni.
4. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:
a) lire 1.400 milioni per l'anno 1995;
b) lire 2.500 milioni per l'anno 1996;
c) lire 3.400 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998;
d) lire 2.000 milioni per l'anno 1999;
e) lire 900 milioni per l'anno 2000.

5. L'onere complessivo di lire 7.300 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 1997, fa carico al capitolo 1148 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
6. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1998 al 2000 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
7. Per le finalità previste dal comma 2 è autorizzata la spesa di lire 700 milioni per l'anno 1995.
8. Il predetto onere di lire 700 milioni fa carico al capitolo 159 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 6, comma 11, L. R. 13/2002
2Integrata la disciplina del comma 1 da art. 7, comma 54, L. R. 1/2005
3Parole aggiunte al comma 1 da art. 13, comma 5, L. R. 24/2009
4Comma 1 sostituito da art. 14, comma 59, L. R. 22/2010
Art. 159
 Sistema informativo del libro fondiario
(programma 0.5.1.)
1. La spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996, autorizzata dall'articolo 170 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, è rideterminata in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996 e di lire 1.000 milioni per l'anno 1997, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 1900 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
Art. 160
 Interventi per ripristino di edifici danneggiati
da avversità atmosferiche
(programma 1.2.2.)
1. Per la concessione dei contributi previsti dal Titolo II della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, secondo quanto disposto dall'articolo 13 della legge regionale 4 maggio 1992, n. 15, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1995.
2. Il predetto onere di lire 100 milioni fa carico al capitolo 4160 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
Art. 161
 Caccia e pesca
(programma 1.3.4.)
1. È revocato il limite di impegno di lire 150 milioni, autorizzato, per ciascuno degli anni dal 1994 al 2003, dall'articolo 107 della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 4272 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
2. Per le finalità previste dall'articolo 124, comma 1, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, è autorizzato, nell'anno 1996, il limite di impegno di lire 150 milioni.
3. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 150 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 2005.
4. L'onere complessivo di lire 300 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1996 e 1997, fa carico al capitolo 4272 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
5. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1998 al 2005 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 162 ( Articolo omesso in quanto oggetto di rinvio da parte del Governo).
Note:
1Articolo omesso e successivamente aggiunto da articolo 2, comma 1, della L.R. 17/95.
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 3, L. R. 19/1996