LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge Finanziaria 1995).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  16/02/1995
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 82
 Macchina di luce di sincrotrone
(programma 2.3.3.)
1. Il limite di impegno di lire 1.800 milioni, autorizzato nell'anno 1994 dall'articolo 29 , comma 9, della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1, è ridotto di lire 354.999.710 per ciascuno degli anni dal 1995 al 2003, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 1461 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.