LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge Finanziaria 1995).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  16/02/1995
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 77
 Sovvenzioni ad Enti locali e loro Consorzi
per l'assistenza alle persone handicappate
(programma 2.2.4.)
1. In attesa della revisione organica della vigente normativa regionale in materia di handicap e limitatamente all'anno 1995, le sovvenzioni regionali che, nell'ambito delle previsioni di cui al Capo III della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, sono destinate al sostegno dei servizi gestiti dai Consorzi fra Enti locali per l'assistenza agli handicappati delle province di Gorizia, Pordenone e Udine, nonché dagli Enti locali della provincia di Trieste, possono riferirsi esclusivamente alle seguenti attività:
a) gestione di centri socio-educativi, occupazionali e di formazione permanente;
b) gestione di comunità alloggio e centri residenziali per gravi;
c) servizi di integrazione scolastica, formativi e di inserimento lavorativo.

2. Le attività indicate al comma 1 si conformano gradualmente alle linee e agli indirizzi contenuti nell'accordo di programma previsto dall'articolo 89, comma 4, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5.
3. La copertura dell'onere finanziario relativo alle prestazioni di rilievo sanitario connesse alle attività di cui al comma 1 è assicurata sulla base di apposite convenzioni fra gli Enti interessati e le Aziende per i servizi sanitari.
4. La sovvenzione da attribuire a ciascun ente è determinata tenendo conto della spesa sostenuta nell'anno precedente e in misura comunque non inferiore al contributo concesso nel precedente esercizio finanziario; la sovvenzione stessa è concessa ed erogata all'inizio dell'anno, in percentuale non superiore al 50 per cento dell'importo assegnato per le medesime finalità nell'anno precedente ed è soggetta a conguaglio in base all'importo globale destinato all'ente in via definitiva.
5. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 13.500 milioni per l'anno 1995.
6. Il predetto onere di lire 13.500 milioni fa carico al capitolo 4968 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.