LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge Finanziaria 1995).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  16/02/1995
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 65
 Interventi nel settore dei porti
(programma 1.5.2.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 21 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, come integrato dall'articolo 3 della legge regionale 23 luglio 1990, n. 30, ad esclusione di quelle indicate dall'articolo 41, comma 4, della legge regionale n. 22/1987, è autorizzata la spesa di lire 1.100 milioni per l'anno 1995.
2. Il predetto onere di lire 1.100 milioni fa carico al capitolo 3770 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
3. La spesa di lire 200 milioni, autorizzata per l'anno 1996 dall'articolo 70, comma 3, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, è ridotta di lire 100 milioni, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 3772 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
4. Il limite di impegno di lire 3.000 milioni, autorizzato per l'anno 1994 dall'articolo 25, comma 1, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, è ridotto di lire 354.006.494 per ciascuno degli anni dal 1995 al 2008, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 3775 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
5. Per le finalità previste dall'articolo 5, comma 1, della legge regionale 9 dicembre 1991, n. 57, come modificato dall'articolo 25, comma 15, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, relativamente agli interventi diretti al potenziamento del porto di Monfalcone, è autorizzato, nell'anno 1997, il limite di impegno di lire 500 milioni.
6. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1997 al 2011.
7. L'onere di lire 500 milioni, corrispondente alla annualità autorizzata per l'anno 1997, fa carico al capitolo 3792 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
8. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1998 al 2011 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
9. Per le finalità previste dall'articolo 5, comma 1, della legge regionale n. 57/1991, come modificato dall'articolo 25, comma 15, della legge regionale n. 4/1992, relativamente agli interventi diretti al potenziamento del porto di Porto Nogaro, è autorizzato, nell'anno 1997, il limite di impegno di lire 500 milioni.
10. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1997 al 2011.
11. L'onere di lire 500 milioni, corrispondente alla annualità autorizzata per l'anno 1997, fa carico al capitolo 3800 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
12. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1998 al 2011 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.