LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge Finanziaria 1995).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  16/02/1995
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 5
 Contributi a Comuni e Province per l'adeguamento degli
impianti di edifici pubblici alle norme di sicurezza di cui
alla legge 5 marzo 1990, n. 46
(programma 0.6.2.)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a Comuni, Province e Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza contributi pluriennali, per una durata non superiore a dieci anni e nella misura massima prevista dai commi 10 e 14, a totale o parziale sollievo degli oneri, in linea capitale ed interessi, relativi all'ammortamento dei mutui che i Comuni e le Province stipulano per finanziare l'esecuzione di opere di adeguamento degli impianti di immobili di loro proprietà alle prescrizioni di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore alle finanze, determina in via preventiva, le condizioni relative ai mutui da stipulare ai sensi del comma 1.
3. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 1 sono presentate alla Direzione regionale per le autonomie locali, entro il termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredate da:
a) la deliberazione con cui si dispone l'assunzione del mutuo;
b) copia dell' atto di adesione dell' istituto mutuante;
c) una dichiarazione del Sindaco del Comune, del Presidente della Provincia ovvero del Presidente dell'Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza ove si dia atto che le opere, che si intende finanziare con il mutuo da stipulare, sono preordinate all'esclusivo scopo dell'adeguamento degli impianti alle norme di sicurezza di cui alla legge n. 46/1990.

4. L'erogazione del contributo è disposta previa presentazione del contratto di mutuo corredato dal relativo piano di ammortamento.
5. 
( ABROGATO )
(4)
6. I contributi di cui al comma 1 sono concessi con priorità per gli interventi relativi a edifici destinati ad uso scolastico, ivi compresi gli asili nido e le scuole materne, e per quelli relativi a edifici destinati a sede di uffici delle Amministrazioni locali.
7. L'alienazione degli immobili, oggetto degli interventi finanziati con i contributi di cui al comma 1, prima che siano decorsi dieci anni dalla data di concessione del contributo, comporta la revoca dei benefici concessi, con l'obbligo per i soggetti beneficiari di rimborsare all'Amministrazione regionale le somme riscosse maggiorate degli interessi.
8. Ad avvenuta estinzione del mutuo e decorrenza del termine di dieci anni dalla data di concessione del contributo, il Sindaco del Comune, il Presidente della Provincia ovvero il Presidente dell'Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza ne danno comunicazione alla Direzione regionale per le autonomie locali mediante inoltro di apposita dichiarazione che attesti altresì l'osservanza delle prescrizioni di cui al comma 7.
9. Per le finalità previste dal comma 1, relativamente agli interventi in favore dei Comuni, è autorizzato nell'anno 1996 un limite di impegno di lire 2.000 milioni.
10. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 2005.
11. L'onere complessivo di lire 4.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1996 e 1997, fa carico al capitolo 1810 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
12. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1998 al 2005 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
13. Per le finalità previste dal comma 1, relativamente agli interventi in favore delle Province, è autorizzato nell'anno 1996 un limite di impegno di lire 2.000 milioni.
14. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 2005.
15. L'onere complessivo di lire 4.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1996 e 1997, fa carico al capitolo 1811 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
16. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1998 al 2005 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Note:
1Articolo sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 17/1995
2Parole sostituite al comma 3 da art. 6, comma 1, L. R. 22/1995
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 10, L. R. 9/1996 con effetto ex articolo 82 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1996.
4Comma 5 abrogato da art. 7, comma 9, L. R. 9/1996 con effetto ex articolo 82 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1996.
5Integrata la disciplina del comma 9 da art. 7, comma 11, L. R. 9/1996 con effetto ex articolo 82 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1996.
6Integrata la disciplina del comma 13 da art. 7, comma 11, L. R. 9/1996 con effetto ex articolo 82 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1996.
7Parole sostituite al comma 1 da art. 49, comma 1, L. R. 13/1998
8Parole sostituite al comma 3 da art. 49, comma 2, L. R. 13/1998
9Parole sostituite al comma 8 da art. 49, comma 3, L. R. 13/1998
10Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 22, comma 1, L. R. 1/2000