LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge Finanziaria 1995).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  16/02/1995
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 39
 Opere idrauliche e di sistemazione idrogeologica
Interventi finanziati con ricorso a mutuo
(programma 1.2.1.)
1. La spesa di lire 2.000 milioni autorizzata per l'anno 1995 dall'articolo 41, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, è ridotta di lire 1.500 milioni, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 2502 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
2. Per le finalità previste dall'articolo 40 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, dagli articoli 6 e 7, comma 1, della legge regionale 17 agosto 1985, n. 38, e dall'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1985, n. 54, è autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni per l'anno 1996.
3. Il predetto onere di lire 4.000 milioni fa carico al capitolo 2502 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.