LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge Finanziaria 1995).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  16/02/1995
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 35
 Opere nel settore dello smaltimento rifiuti
Interventi finanziati con ricorso a mutuo
(programma 1.1.3.)
1. La spesa di complessive lire 11.000 milioni per l'anno 1995, autorizzata per la quota di lire 7.000 milioni e rideterminata a mutuo per la quota di lire 2.000 milioni rispettivamente dagli articoli 78, comma 1, e 92, comma 4, della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1, e autorizzata per la quota di lire 2.000 milioni dall'articolo 33, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 2422 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, si intende autorizzata per le finalità previste dall'articolo 31, commi 1 e 2, della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, come modificato e integrato dall'articolo 31 della legge regionale 28 novembre 1988, n. 65, e dall'articolo 195 della legge regionale n. 5/1994.
2. Le autorizzazioni di spesa disposte per l'anno 1994 con l'articolo 92, comma 4, della legge regionale n. 1/1993 e con l'articolo 33, comma 1, della legge regionale n. 5/1994, limitatamente a quanto non utilizzato al 31 dicembre 1994 e disponibile sul capitolo corrispondente al capitolo 2422 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, si intendono date per le finalità di cui al comma 1.
3. È revocata la spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 1995 come autorizzata per la quota di lire 2.000 milioni, e rideterminata per la quota di lire 1.000 milioni, dall'articolo 78, comma 5, e rispettivamente dall'articolo 92, comma 6, della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 2431 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
4. Per le finalità previste dall'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 4 settembre 1991, n. 41, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1996.
5. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 2431 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.