LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge Finanziaria 1995).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  16/02/1995
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 163
 Utilizzo di somme già allocate a bilancio
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad apportare le adeguate modifiche ai contratti condizionati di mutuo stipulati nell'anno 1994 ai sensi degli articoli 10, 11 e 12 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 6, al fine di consentire l'utilizzo nell'anno 1995 delle somme iscritte per l'anno 1994 sui capitoli corrispondenti ai capitoli di spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994, ed iscritti nell'elenco B/1 allegato ai bilanci predetti, a fronte di contrazione di mutui finalizzati.
2. Ai fini di cui al comma 1, la contrazione dei contratti definitivi di mutuo può avvenire negli anni 1995 e 1996 ed i relativi importi sono determinati con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle Finanze, in base agli impegni assunti a carico dei capitoli di cui al comma 1 e comunque entro l'anno successivo a quello dell'impegno.
3. In relazione al disposto di cui ai commi 1 e 2 l'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire ai corrispondenti capitoli del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 le somme iscritte per l'anno 1994, a fronte delle quali sia stato stipulato contratto preliminare di mutuo, non impegnate al 31 dicembre 1994 sui capitoli di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10. La presente disposizione ha effetto dal 31 dicembre 1994.