Art. 16
Accordi di programma
(programma 0.6.3.)
1. La spesa complessiva di lire 5.900 milioni, suddivisa in ragione di lire 3.900 milioni per l'anno 1995 e di lire 2.000 milioni per l'anno 1996, come rideterminata e così autorizzata dall'
articolo 15, comma 14, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, è revocata per la quota relativa all'anno 1995 e ridotta di lire 1.900 milioni per l'anno 1996, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 902 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
2. La spesa complessiva di lire 20.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 7.000 milioni per l'anno 1995 e di lire 13.000 milioni per l'anno 1996, come rideterminata e così autorizzata dall'
articolo 15, comma 15, della legge regionale n. 5/1994, è rideterminata in ragione di lire 1.000 milioni per l'anno 1996 e di lire 19.000 milioni per l'anno 1997, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 910 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
3. È revocata la spesa di lire 8.000 milioni, già rideterminata e così autorizzata per l'anno 1996, dall'articolo 15, comma 3, della legge regionale n. 5/1994, a carico del capitolo 922 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.
4. È revocata la spesa di lire 6.000 milioni, già rideterminata e così autorizzata per l'anno 1996, dall'articolo 15, comma 6, della legge regionale n. 5/1994, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 924 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
6. È revocata la spesa complessiva di lire 1.500 milioni suddivisa in ragione di lire 500 milioni per l'anno 1995 e lire 1.000 milioni per l'anno 1996, come rideterminata e così autorizzata dall'articolo 15, comma 11, della legge regionale n. 5/1994, a carico del capitolo 930 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.