LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge Finanziaria 1995).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  16/02/1995
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 16
 Accordi di programma
(programma 0.6.3.)
1. La spesa complessiva di lire 5.900 milioni, suddivisa in ragione di lire 3.900 milioni per l'anno 1995 e di lire 2.000 milioni per l'anno 1996, come rideterminata e così autorizzata dall'articolo 15, comma 14, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, è revocata per la quota relativa all'anno 1995 e ridotta di lire 1.900 milioni per l'anno 1996, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 902 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
2. La spesa complessiva di lire 20.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 7.000 milioni per l'anno 1995 e di lire 13.000 milioni per l'anno 1996, come rideterminata e così autorizzata dall'articolo 15, comma 15, della legge regionale n. 5/1994, è rideterminata in ragione di lire 1.000 milioni per l'anno 1996 e di lire 19.000 milioni per l'anno 1997, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 910 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
3. È revocata la spesa di lire 8.000 milioni, già rideterminata e così autorizzata per l'anno 1996, dall'articolo 15, comma 3, della legge regionale n. 5/1994, a carico del capitolo 922 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.
4. È revocata la spesa di lire 6.000 milioni, già rideterminata e così autorizzata per l'anno 1996, dall'articolo 15, comma 6, della legge regionale n. 5/1994, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 924 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
5. È revocata la spesa di lire 1.000 milioni, già rideterminata e così autorizzata per l'anno 1995, dall'articolo 73, comma 3, della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1, a carico del capitolo 928 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.
6. È revocata la spesa complessiva di lire 1.500 milioni suddivisa in ragione di lire 500 milioni per l'anno 1995 e lire 1.000 milioni per l'anno 1996, come rideterminata e così autorizzata dall'articolo 15, comma 11, della legge regionale n. 5/1994, a carico del capitolo 930 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.