LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge Finanziaria 1995).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  16/02/1995
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 153
 Revoche di spese
(programmi 3.1.1., 3.1.7., 2.5.3.)
1. È revocata la spesa di lire 2.000 milioni autorizzata per l'anno 1996 dall'articolo 161, comma 1, della legge regionale n. 5/1994, a carico del capitolo 6300 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.
2. È revocata la spesa di lire 2.000 milioni autorizzata per l'anno 1996 dall'articolo 161, comma 5, della legge regionale n. 5/1994, a carico del capitolo 6325 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.
3. È revocata la spesa di lire 4.000 milioni autorizzata per l'anno 1996 dall'articolo 161, comma 3, della legge regionale n. 5/1994, a carico del capitolo 6320 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.
4. È revocata la spesa di lire 3.000 milioni autorizzata per l'anno 1996 dall'articolo 161, comma 7, della legge regionale n. 5/1994, a carico del capitolo 6792 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.
5. È revocata la spesa di lire 148 milioni per l'anno 1996, come rideterminata dall'articolo 165, comma 18, della legge regionale n. 5/1994, a carico del capitolo 7863 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.