LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge Finanziaria 1995).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  16/02/1995
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 148
 Interventi per iniziative di sviluppo
nei territori montani
(programmi 0.5.1. e 0.7.1.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 14, comma 3, della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50, è autorizzata la spesa di lire 30 milioni per l'anno 1997.
2. Il predetto onere di lire 30 milioni fa carico al capitolo 854 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
3. Per le finalità previste dall'articolo 14, comma 1, della legge regionale n. 50/1993 è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1997.
4. Il predetto onere di lire 100 milioni fa carico al capitolo 964 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
5. Per le finalità previste dall'articolo 14, comma 5, della legge regionale n. 50/1993 è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1997.
6. Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 990 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
7. Per le finalità previste dall'articolo 9, comma 3, della legge regionale n. 50/1993 è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 1997.
8. Il predetto onere di lire 300 milioni fa carico al capitolo 1026 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
9. Per le finalità previste dall'articolo 12 della legge regionale n. 50/1993 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1997.
10. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 1027 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
11. Corrispondentemente è prevista per l'anno 1997 la maggiore entrata di pari importo, assegnata dallo Stato ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n.19, come sostituito dall'articolo 2, comma 13, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, per l'attuazione di interventi ai sensi dell'articolo 50 dello statuto di autonomia, ed iscritta sul capitolo 219 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.