LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge Finanziaria 1995).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  16/02/1995
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 142
 Contributi pluriennali per strutture turistiche
(programma 3.4.4.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 13 maggio 1985, n. 20, come sostituito dall'articolo 9 della legge regionale 4 maggio 1993, n. 17, dall'articolo 5 della legge regionale 13 maggio 1985, n. 20, e dall'articolo 2 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 42, sono autorizzati, a decorrere, rispettivamente, dall'anno 1995 e dall'anno 1996, due limiti di impegno di lire 500 milioni ciascuno.
2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:
a) lire 500 milioni per l'anno 1995;
b) lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 2014;
c) lire 500 milioni per l'anno 2015.

3. L'onere complessivo di lire 2.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 1997, fa carico al capitolo 8459 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1998 al 2015 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
5. Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 60, come modificato dall'articolo 5 della legge regionale n. 17/1993, e dall'articolo 10 bis della legge regionale citata n. 60/1982, come inserito dall'articolo 1 della legge regionale 11 gennaio 1983, n. 3, è autorizzato, nell'anno 1995, il limite di impegno di lire 300 milioni.
6. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 2004.
7. L'onere complessivo di lire 900 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 1997, fa carico al capitolo 8471 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
8. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1998 al 2004 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.