LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 novembre 1995, n. 42

Disposizioni procedurali e modificazioni ed integrazioni di norme legislative diverse.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  30/11/1995
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

Art. 18
 (Utilizzo delle assegnazioni)
1. Le assegnazioni disposte per le finalità di cui all'articolo 45, commi 1, lettera b), e 2 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, limitatamente agli esercizi finanziari 1994 e 1995, possono essere altresì utilizzate per iniziative dirette ad interventi per l'adeguamento, il miglioramento e la riconversione di strutture destinate alla trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici e che rivestano interesse esclusivamente locale.