LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 novembre 1995, n. 42

Disposizioni procedurali e modificazioni ed integrazioni di norme legislative diverse.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  30/11/1995
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

Art. 1
 (Interventi per il diritto allo studio universitario ai
sensi dell'articolo 5, commi 14 e 15, della legge
24 dicembre 1993, n. 537)
1. Le quote delle tasse universitarie riservate alla Regione ai sensi dell'articolo 5, comma 15, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono destinate, in base ad apposite convenzioni da stipularsi tra la Regione e le Università ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della legge 537/1993, ad interventi che possono essere attuati anche attraverso gli Enti regionali per il diritto allo studio universitario.
2. Le convenzioni, stipulate su conforme deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'istruzione, cultura e formazione professionale, fissano gli obiettivi da raggiungere e gli interventi da realizzare nonché le modalità di attuazione degli stessi; disciplinano altresì i criteri per la rilevazione periodica dell'entità delle quote di competenza regionale, riscosse da ciascuna Università e definiscono le modalità ed i termini entro i quali le Università provvedono a versare direttamente agli Enti regionali per il diritto allo studio universitario competenti per territorio le somme ad essi spettanti nell'ipotesi prevista dal comma 1.