LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 novembre 1995, n. 42

Disposizioni procedurali e modificazioni ed integrazioni di norme legislative diverse.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  30/11/1995
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

Art. 7
 (Modifica dell'articolo 72 della legge regionale
1 febbraio 1991, n. 4)
1.
All'articolo 72 della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4, il comma 3 è sostituito dai seguenti:
<< 3. I contributi possono essere corrisposti direttamente ai Comuni indicati ai commi 1 e 2 oppure agli istituti mutuanti, con decorrenza dalla data di inizio dell'ammortamento ed alle scadenze previste nei relativi contratti, nei quali deve risultare esplicitata la finalizzazione dell'intervento.
3 bis. La corresponsione all' istituto mutuante dei contributi di cui al comma 1 avviene qualora il medesimo lo richieda espressamente come condizione per la stipula del contratto di mutuo. >>.