LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 novembre 1995, n. 42

Disposizioni procedurali e modificazioni ed integrazioni di norme legislative diverse.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  30/11/1995
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

Art. 20
 (Proroga del termine)
1. La disposizione dell'articolo 13 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 10, trova applicazione anche per l'anno 1994.
2. Per effetto del comma 1 è ammessa la presentazione di motivata istanza da parte del richiedente ai sensi del quarto comma dell'articolo 93 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, il cui accoglimento comporta annullamento di eventuali provvedimenti di revoca già adottati per il medesimo contributo.