LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 gennaio 1995, n. 4

Ampliamento dell'operatività del Fondo di rotazione regionale in agricoltura. Ulteriori modificazioni della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  20/01/1995
Materia:
170.05 - Credito e partecipazioni azionarie
210.01 - Agricoltura

Art. 7
 Sostituzione dell'articolo 4 della legge regionale
20 novembre 1982, n. 80
1.
L'articolo 4 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
<< Art. 4
 
1. È costituito, presso la Direzione regionale dell'agricoltura, un Comitato consultivo così composto:
a) dall'Assessore regionale all'agricoltura;
b) dal Direttore regionale dell'agricoltura;
c) da cinque esperti nominati dalla Giunta regionale, di cui tre scelti fra terne di nominativi indicati dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative.

2. Presiede il Comitato l'Assessore regionale all'agricoltura ed, in caso di sua assenza o impedimento, il Direttore regionale dell'agricoltura.
3. Il Presidente del Comitato può, ogni qual volta sia ritenuto utile, far intervenire alle sedute, senza diritto di voto, rappresentanti degli enti locali, di amministrazioni, enti od associazioni interessate ai problemi del settore, dirigenti regionali e loro sostituti ed esperti.
4. Con riferimento alle funzioni della Giunta regionale di cui al primo comma dell'articolo 3, il Comitato esprime parere preventivo sugli interventi da attuare tra quelli previsti dall'articolo 5, sui programmi di intervento e sui piani di riparto.
5. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura e dura in carica cinque anni.
6. Per la validità delle riunioni del Comitato è necessaria la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono validamente adottate col voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
7. Le funzioni di segretario sono esercitate da un dipendente regionale in servizio presso la Direzione regionale dell'agricoltura.
8. Ai componenti del Comitato, estranei all'Amministrazione regionale, spetta, per ogni giornata di seduta, una medaglia di presenza di lire 90.000, nonché il trattamento di missione previsto dall'articolo 135 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni. >>.

Note:
1Articolo abrogato da art. 77, comma 5, L. R. 12/1998 , con effetto dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 13, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (Pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).