LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 settembre 1995, n. 39

Assestamento e variazione del Bilancio 1995 e del Bilancio pluriennale 1995-1997 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  26/09/1995
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 91
 (Agevolazioni alle imprese artigiane. Interventi
finanziati con fondi statali)
(programma 3.3.2.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 78, comma 1, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, è autorizzata la spesa di lire 283.423.920 per l'anno 1995.
2. Il predetto onere di lire 283.423.920 fa carico al capitolo 8048 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 283.423.920 per l'anno 1995.
3. Corrispondentemente è prevista per il medesimo anno l'entrata di pari importo a valere sull'autorizzazione di spesa statale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito con modificazioni nella legge 22 novembre 1994, n. 644, ed iscritta sul capitolo 491 dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci citati.