LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 settembre 1995, n. 39

Assestamento e variazione del Bilancio 1995 e del Bilancio pluriennale 1995-1997 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  26/09/1995
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 90
 (Credito d'esercizio alle imprese artigiane)
(programma 3.3.2.)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Ente per lo sviluppo dell'artigianato del Friuli-Venezia Giulia (ESA) un contributo straordinario di lire 1.500 milioni per le finalità di cui all'articolo 2, terzo comma, numero 1), della legge regionale 18 ottobre 1965, n. 21, come aggiunto dall'articolo 3 della legge regionale 1 giugno 1970, n. 17, e sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 27 novembre 1971, n. 52.
2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per l'anno 1995.
3. Il predetto onere di lire 1.500 milioni fa carico al capitolo 8015 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 1.500 milioni per l'anno 1995.