LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 settembre 1995, n. 39

Assestamento e variazione del Bilancio 1995 e del Bilancio pluriennale 1995-1997 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  26/09/1995
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 39
 (Acquisto di scuola-bus)
(programma 1.5.5.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 65 della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41, è autorizzato nell'anno 1995 il limite di impegno di lire 200 milioni.
2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 1999.
3. L'onere complessivo di lire 600 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 1997, fa carico al capitolo 4005 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di pari importo.
4. Le annualità autorizzate per gli anni 1998 e 1999 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.