LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 settembre 1995, n. 39

Assestamento e variazione del Bilancio 1995 e del Bilancio pluriennale 1995-1997 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10.

TESTO VIGENTE

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Data di entrata in vigore:
  26/09/1995
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 21
 (Finanziamento straordinario per le spese correnti delle
Comunità montane relative all'anno 1995)
(programma 0.7.1.)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Comunità montane un finanziamento straordinario di lire 3.500 milioni per le spese correnti relative all'anno 1995.
2. Il finanziamento è ripartito fra le Comunità montane in misura proporzionale alle assegnazioni corrisposte nell'anno 1994 ai sensi dell'articolo 28 bis, primo comma, della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, come da ultimo sostituito dall'articolo 5 della legge regionale 10 dicembre 1986, n. 54, e ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 1991, n. 65.
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 3.500 milioni per l'anno 1995.
4. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 alla Rubrica n. 7 - programma 0.7.1. - spese correnti Categoria 1.5. - Sezione X - è istituito il capitolo 961 (1.1.154.2.10.12) con la denominazione << Finanziamento straordinario per le spese correnti delle Comunità montane relative all'anno 1995 >>, e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 3.500 milioni per l'anno 1995.
5. Al predetto onere di lire 3.500 milioni si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 960 dello stato di previsione della spesa dei bilanci predetti, intendendosi corrispondentemente revocata la relativa autorizzazione di spesa.