LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 settembre 1995, n. 39

Assestamento e variazione del Bilancio 1995 e del Bilancio pluriennale 1995-1997 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10.

TESTO VIGENTE

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Data di entrata in vigore:
  26/09/1995
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 94
 (Sottoscrizione di nuove azioni dell'Agenzia per lo
sviluppo economico della montagna SpA)
(programmi 3.5.1. , 3.2.2. e 3.3.1. )
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere nuove azioni dell'Agenzia per lo sviluppo economico della montagna SpA di cui all'articolo 1 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 36, come integrato dall'articolo 4 della legge regionale 7 agosto 1989, n. 16, dall'articolo 124 della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1 e dall'articolo 6 della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50, sino alla concorrenza dell' importo di lire 3.300 milioni.
2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.300 milioni, suddivisa in ragione di lire 3.041 milioni per l'anno 1995 e lire 259 milioni per l'anno 1996.
3. Il predetto onere complessivo di lire 3.300 milioni fa carico ai sottonotati capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 per gli importi a fianco di ciascuno indicati:
a) capitolo 1610 - lire 800 milioni per l'anno 1995;
b) capitolo 1611 - complessive lire 2.500 milioni, suddivisi in ragione di lire 2.241 milioni per l'anno 1995 e lire 259 milioni per l'anno 1996; i cui stanziamenti, in termini di competenza, sono elevati di corrispondente pari importo.

4. Al predetto onere complessivo di lire 2.500 milioni posto a carico del capitolo 1611, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti dei sottonotati capitoli del citato stato di previsione della spesa per gli importi a fianco dei medesimi indicati, intendendosi corrispondentemente revocate le relative autorizzazioni di spesa:
a) capitolo 7363 - lire 400 milioni, corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1995 e trasferita ai sensi degli articoli 6 e 11, ottavo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle finanze 17 febbraio 1995, n. 25;
b) capitolo 7364 - complessive lire 800 milioni, suddivisi in ragione di lire 652 milioni per l'anno 1995 corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1995 e trasferita ai sensi degli articoli 6 e 11, ottavo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle finanze 17 febbraio 1995, n. 25 - e lire 148 milioni per l'anno 1996;
c) capitolo 7966 - complessive lire 1.300 milioni, suddivisi in ragione di lire 1.189 milioni per l'anno 1995 corrispondente per lire 689 milioni alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1995 e trasferita ai sensi degli articoli 6 e 11, ottavo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle finanze 17 febbraio 1995, n. 25 - e lire 111 milioni per l' anno 1996.